Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 23893/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23893/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23893/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 23-2025, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro FERRI MARIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 383 del 2024 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 3 luglio 2024, nella causa 590/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23893/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 383 del 2024 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 3 luglio 2024, nella causa 590/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 23-2025, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro FERRI MARIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 383 del 2024 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 3 luglio 2024, nella causa 590/2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico della ricorrente e a favore della parte -2 - controricorrente, che ha resistito con tempestivo controricorso, con attribuzione a favore del procuratore antistatario; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione a favore dell’avvocato Gianfrancesco Garattoni,le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.6 00,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Roma, 26agosto 2025 Il Consigliere