Decreto — n. 23892/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeto nella causa vertente tra: MERCITALIA RAIL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro TARTAGLIONE FRANCESCO, rappresentatoe difeso dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 607 - 202 3 , depositata il 2. 8 .2023 , N.R.G. 292-2023; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 23892/2025 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro TARTAGLIONE FRANCESCO, rappresentatoe difeso dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 607 - 202 3 , depositata il 2. 8 .2023 , N.R.G. 292-2023; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eto nella causa vertente tra: MERCITALIA RAIL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro TARTAGLIONE FRANCESCO, rappresentatoe difeso dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 607 - 202 3 , depositata il 2. 8 .2023 , N.R.G. 292-2023; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;
P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25.8.2025 I