Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 23890/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's explicit withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 23890/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The court noted that the plaintiff had explicitly renounced the claim and communicated this decision to the opposing party. Consequently, the appeal was dismissed without a merits analysis, and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws the appeal, the proceedings are extinguished and the withdrawing party bears the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Corte di Cassazione litigation costs plaintiff renunciation condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eto nella causa vertente tra: MERCITALIA RAIL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro LOMBARDO PAOLO, rappresentato e difes o dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n. 676 - 202 3 , depositata il 29.8.2023 , N.R.G. 346-2023; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c.,dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25.8.2025 I