Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn by plaintiff under Civil Procedure Code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal withdrawn because the plaintiff failed to request a decision within the statutory forty-day period following notification of a settlement proposal. The court ruled that the litigation was extinguished and ordered the appellant to bear all costs, totaling 2,500 euros plus statutory interest. Consequently, the lower court's judgment regarding the dispute between Giove Italia S.R.L. and Fondazione Enasarco stands unchallenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: When a party fails to request a decision on a settlement proposal within the prescribed time limit, the appeal is deemed withdrawn and the judgment becomes final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 24682-2024, proposto da GIOVE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato GIULIANO MIGLIORATI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato MAURO COLANTONI, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA CRESCENZIO, 43 controricorrente Avverso la sentenza n. 305 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 9 aprile 2024, nella causa 2819/2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico della ricorrente; P.Q.M Numero registro generale 24682/2024 Numero sezionale 746/2025 Numero di raccolta generale 23886/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 - 2 - Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Roma, 26 agosto 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 24682/2024 Numero sezionale 746/2025 Numero di raccolta generale 23886/2025 Data pubblicazione 26/08/2025