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Decreto — n. 23871/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal after proposed settlement agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 23871/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinct following a formal proposal for settlement that the appellant did not accept within the statutory timeframe. The appellant, representing a tax dispute against the Revenue Agency and INPS, formally withdrew the request for a decision after the court communicated the settlement offer. Consequently, the court dismissed the case without ruling on the merits, noting that the opposing parties had not engaged in substantive defense activities.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: An appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of receiving a proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
proposed settlement agreement withdrawal of appeal extinction of proceedings statutory time limit costs compensation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
885 del 2021 della Corte d’appello di Milano, depositata il 27 agosto 2021 (RG 1165/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); -2 - la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE ilricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE ilricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 7005-2022, proposto da PALO ALBERTO, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato GIORGIO TEDESCO, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato SIMONE FORTE ricorrente contro ADER –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 controricorrente ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 resistente con procura Avverso la sentenza n. 885 del 2021 della Corte d’appello di Milano, depositata il 27 agosto 2021 (RG 1165/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); -2 - la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE ilricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizioe regolando le spese, che possono essere integralmente compensate nel rapporto processuale con la parte controricorrente, in quanto, sulla declaratoria d’inammissibilità prefigurata nella proposta di definizione, dispiegano influenza decisiva le novità normative e il recente intervento chiarificatore di questa Corte sulla portata applicativa dello ius superveniens; nessuna statuizione sulle spese si deve adottare nel rapporto processuale con la parte resistente, che si è limitata a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese tra parte ricorrente e parte controricorrente. Roma, 25agosto 2025 Il Consi