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Decreto — n. 23863/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to formal proposal of case definition under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 23863/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal withdrawn following a formal proposal for case definition under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. The appellant, Pro System S.R.L., failed to request a decision within the statutory forty-day period after the proposal was communicated to all parties. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered cost compensation between the appellant and the counter-appellant, the INPS, while noting the latter's limited procedural role.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following a proposal of case definition constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
proposal of case definition withdrawal of appeal extinction of proceedings statutory time limit cost compensation Italian Civil Procedure waiver of appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
89 del 2022 della Corte d’appello di Roma, depositata il 19 gennaio 2022 (RG 2934/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); laparte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; -2 - CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art.
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
89 del 2022 della Corte d’appello di Roma, depositata il 19 gennaio 2022 (RG 2934/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.; -2 - CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; -2 - CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 19106-2022, proposto da PRO SYSTEM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati GIUSEPPE MARTELLA e GIOVANNI MARIA ZITO, con domicilio eletto in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA, ricorrente contro ADER –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 controricorrente ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 resistente con procura Avverso la sentenza n. 89 del 2022 della Corte d’appello di Roma, depositata il 19 gennaio 2022 (RG 2934/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); laparte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; -2 - CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e regolando le spese, che possono essere integralmente compensate tra parte ricorrente e parte controricorrente, in quanto, sulla declaratoria d’inammissibilità prefigurata nella proposta di definizione, dispiegano influenza decisiva le novità normative e il recente intervento chiarificatore di questa Corte sulla portata applicativa dello ius superveniens; non si devono adottare statuizioni sulle spese nel rapporto processuale con la parte resistente, che si è limitata a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio tra parte ricorrente e parte controricorrente. Roma, 25agosto 2025 Il Consigli