Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the INPS failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The parties involved were INPS, the appellant, and Antonio Vullo, the appellee, with the appeal originally filed in 2021. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to proceed, thereby terminating the litigation without addressing the underlying merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2096/2021 R.G. proposto da: INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O), CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K) -ricorrente- contro VULLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO (NPPMSM64C06H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.328/2020 depositata il 30/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 2096/2021 Numero sezionale 735/2025 Numero di raccolta generale 23860/2025 Data pubblicazione 26/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione della novità della questione al momento del deposito del ricorso;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 25/08/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 2096/2021 Numero sezionale 735/2025 Numero di raccolta generale 23860/2025 Data pubblicazione 26/08/2025