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Ordinanza — n. 23846/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses journalist's appeal regarding business transfer, upholding lower court's finding of continuous activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23846/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Daniela Penin's appeal against the Milan Court of Appeal's decision confirming a business transfer involving Arnoldo Mondadori S.p.A. and Panorama S.r.l. The lower court found the transferred department possessed organizational autonomy and that the newspaper's publication continued without interruption after the transfer. The court dismissed the appeal because the appellant's arguments mixed incompatible legal grounds, specifically conflating violations of law with vices of reasoning, which is prohibited under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 2112 c.c.: The Code of Civil Procedure prohibits the mixing of incompatible legal grounds in cassation appeals, requiring distinct factual elements for violations of law versus vices of reasoning, and the continuity of activity is an inherent characteristic of business transfers under the Civil Code.

Parole chiave

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business transfer continuous activity organizational autonomy violation of law vice of reasoning code of civil procedure employee protection unità dell'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.
Art. 2112 c.c.
3.Secondo il costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass.
Art. 1406 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r.
art. 2112 c.c
3.Secondo il costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3397/2024
Cass. n. 26874/2018
Cass. n. 19443/2011
Cass. n. 9105/2017
Cass. n. 20921/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2221-2021 proposto da: PENIN DANIELA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI NICOLA D'AMATI, CLAUDIA COSTANTINI; -ricorrente - contro ARNOLDO MONDADORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati LEONARDO RUSSI, FABRIZIO CONTE; -controricorrente - nonchécontro PANORAMA S.R.L. quale incorporante della Servizi Editoriali Integrati s.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 559/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/11/2020 R.G.N. 1393/2019;

Oggetto Trasferimento ramo d’azienda R.G.N.2221/2021 Cron. Rep. Ud.25/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande proposte da Daniela Penin (e altra originaria litisconsorte), giornalista professionista, già dipendente UOR Grafica, dirette alla declaratoria di illegittimità della cessione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 31.10.2018 da Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. (AME) a Servizi Editoriali Integrati s.r.l. (SEI, ora incorporata per fusione in Panorama s.r.l.), con condanna della prima società alla riammissione in servizio in mansioni analoghe o equivalenti a quelle svolte prima della cessione. 2.In particolare, per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale, come il Tribunale, ha ritenuto il complesso ceduto dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile, così da costituire un ramo d'azienda ai sensi dell'art.2112 c.c.; ha osservato che erano stati ceduti non solo i dipendenti assegnati alla UOR Grafica ( tra i quali la giornalista odierna ricorrente), ma anche beni materiali e contratti, e che il periodico Panorama, di cui il ramo d'azienda nel quale lavorava la giornalista curava impaginazionee grafica, aveva continuato la pubblicazione senza soluzione di continuità dopo l'intervenuta cessione; ha rilevato che UOR Grafica era preesistente al trasferimento, fornendo, appunto, servizi grafici e infografici per la testata Panorama; ha ritenuto sussistente in concreto l'autonomia funzionale del compendio ceduto, perché UOR Grafica era in grado di fornire gli stessi servizi resi per Panorama anche ad altre testate; in sintesi, ha ritenuto che giornalisti e grafici addetti alla società ceduta costituissero, al momento del trasferimento, un gruppo di lavoratori dotati di specifiche competenze, stabilmente coordinati e organizzati tra loro per il raggiungimento di un risultato produttivo, vale a dire l’erogazione di servizi grafici e infografici. 3.Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Daniela Penin, con sei motivi; resiste la società AME con controricorso; la società Panorama è rimasta intimata; le parti costituite hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanzanei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c., nonché (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto il ramo d'azienda trasferito un compendio unitario e autonomo e omesso di motivare da quali elementi abbia ricavato il convincimento che alla produzione del servizio grafico attenesse anche la segreteria di redazione. 2.Il motivo non è fondato. 3.Secondo il costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 36186/2023, n. 1298/2023, n. 7364/2021, n. 6649/2020, n. 2315/2020, n. 25382/2017, n. 22688/2014, n. 10925/2014, n. 24262/2013, n. 2151/2013, n. 20422/2012); tanto più in situazione processuale, come questa in esame, di pronuncia di merito cd. doppia conforme. 4.Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c., 1 e 4 CNLG, affermando che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto ininfluente il mancato passaggio del direttore della testata Panorama, attinente all’operazione di trasferimento della testata e non di UOR Grafica. 5.Il motivo non è fondato. 6.Dalla contrattazione collettiva di settore richiamata risulta espressamente prevista la possibilità di costituzione di UOR (unità organizzativa redazional e ), con la funzione di fornire contenuti informativi a testate o prodotti editoriali, dotate di autonomia organizzativa, quantunque serventi il prodotto giornalistico finale.

In presenza di tale possibilità organizzativa per il lavoro giornalistico disciplinata dalla normativa collettiva, è del tutto congrua, e conforme a legge, la valutazione dei giudicidi merito circa l'indipendenza delle vicende della testata (e del suo direttore), cui l'unità organizzativa redazionale forniva servizi informativi, rispetto all'accertamento in fatto della sussistenza di autonomia e preesistenza del ramo d'azienda (UOR), che rende il suo trasferimento legittimo in rapporto alle disposizioni di cui agli artt. 2112 e 1406 c.c.; del resto, risulta trasferita anche la testata Panorama, che ha continuato le pubblicazioni. 7.Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c., 4, 6 e 50 CNLG, 3, 8 e 11 legge n. 47/1948, 7 legge n. 633/1941, 57 c.p., sostenendo che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto irrilevante il mancato passaggio alla cessionaria del direttore responsabile in quanto quest'ultimo non sarebbe elemento necessario per individuare l'autonomia funzionale del ramo ceduto. 8.Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c., 6 CNLG, nonché (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., laddove la Corte di Milano avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il mancato passaggio del direttore responsabile in quanto figura legata alla linea editoriale. 9.I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per connessione, non sono fondati. 10.A parte una certa novità ed eccentricità rispetto al thema decidendum delle questioni involte, tenuto conto che la ricorrente non era né dipendente della testata Panorama né direttrice responsabile, osserva il Collegio che la disciplina di legge e contrattuale concernente il direttore responsabile di testata giornalistica, inclusa la cd. clausola di coscienza, non rileva direttamente con riguardo alla vicenda circolatoria del rapporto di lavoro in esame, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi. 11.Invero, come osservato da parte controricorrente, l’accertamento in fatto compiuto da Tribunale e Corte di Milano risulta coerente con i principi di cui alla sentenza della CGUE Klarenberg (sentenza 12 febbraio 2009, in causa C-466/07) circa l’interpretazione della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di impreseo di stabilimenti, nel senso della sua applicazione anche in situazioni in cui la parte di impresa o di stabilimento ceduta non conserva la sua autonomia dal punto di vista organizzativo, a condizione che il nesso funzionale tra i differenti fattori di produzione trasferiti venga mantenuto e consenta al cessionario di utilizzare questi ultimi al fine di proseguire un’attività economica identica o analoga, circostanza questa che è stata positivamente verificata nel merito. 12.Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406, 2103, 2112, 2697 c.c., 11 CNLG), nonché (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e 118 disp. att.) per omessa motivazione, nonché (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di circostanza controversa e decisiva, affermando che nella sentenza impugnata è stato erroneamente escluso che il passaggio alla cessionaria di parte dei dipendenti sulla base di accordi trilateri impedisca l'inquadramento della vicenda in oggetto in un trasferimento di ramo d'azienda ed erroneamente affermato che la modifica di inquadramento contrattuale non comporta mutamento di ruoli e assetti. 13.Il motivo è inammissibile. 14.In tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 3397/2024, n. 26874/2018, n. 19443/2011). 15.Parimenti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllo sul suo ragionamento (cfr.

Cass. n. 9105/2017, n. 20921/2019); ipotesi non ricorrente nel caso in esame. 16.Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c., nonché (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per mancanza di motivazione, affermando che la Corte di merito ha ritenuto sussistente il trasferimento di ramo d'azienda sull'erronea affermazione che l'attività sia proseguita senza soluzione di continuità. 17.Il motivo non è meritevole di accoglimento. 18.La prosecuzione dell’attività senza soluzione di continuità caratterizza in sé le operazioni di trasferimento di ramo d’azienda, ferme le garanzie fissate dall’art. 2112 c.c. a garanzia dei diritti dei lavoratori coinvolti.

Ne consegue che non si ravvisano i profili di violazione di legge o di nullità della sentenza denunciati, una volta accertata in fatto la sussistenza dei requisiti di autonomia e preesistenza del ramo d’azienda ceduto, con motivazione logica e congrua, spettante alle fasi di merito, come sopra rilevato con riguardo alle doglianze oggetto del primo motivo. 19.Il ricorso deve, pertanto, essere respinto nel suo complesso. 20.La regolazione delle spese del presente giudizio segue la soccombenza. 21.Al rigetto del ricorso consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi, € 200,00per esborsi, spese generali al 15% e accessori di l egge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore