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Ordinanza — n. 23844/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a Cassation Order's party name due to a material error regarding corporate incorporation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23844/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the correct identification of the opposing party. The workers challenged the transfer of a debt recovery business branch, arguing it lacked autonomy, while the banks defended the transaction's validity. The Court ruled that the original order incorrectly listed the bank before its incorporation and ordered a correction to reflect the current corporate structure.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A material error in the identification of a party in a Cassation order requires correction when the original designation no longer corresponds to the actual legal entity involved in the proceedings.

Parole chiave

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material error correction corporate incorporation party identification Cassation procedure business branch transfer legal entity continuity procedural rectification cessione di crediti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
art. 132 c.p
4, c.p.c.) violazione dell’art. 132 c.p.c., per assoluta mancanza, nella sentenza d’appello, di un ragionamento in iure circa l’applicazione alla vicenda circolatoria de qua della disciplina di cui all’art.
art. 2112 c.c
132 c.p.c., per assoluta mancanza, nella sentenza d’appello, di un ragionamento in iure circa l’applicazione alla vicenda circolatoria de qua della disciplina di cui all’art. 2112 c.c.
art. 2082 c.c
deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e pertanto deve pur sempre avere quell’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell’attività imprenditoriale (nella nozione data dall’art. 2082 c.c.) sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente.
art. 32 d.lgs. n. 276/2003
2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3777-2022 proposto da: ALBERICI PAOLA, ANGELERI DAVIDE, BENATI ALESSANDRA, CANOVA LUCA, CARUSO FABIO, CORALLO ELENA, DELUCCHI ILARIA, FENIZIA VALERIA, FERRANDO VALERIO, FERRARINI WILMA, FRANCANI STEFANIA, GATTI LOREDANA, MADEO DAVIDE GIAMMARIA, MAGENES VALERIA, MASANTE CLAUDIA, MEZZANO LAURA, NANIA MONICA, PERRONE STEFANIA, SCIACCALUGA ENRICA, STORACE STEFANO, TIRASSO VALERIA, ZOPPELLETTO LILIANA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato RICCARDO BOLOGNESI; -ricorrenti - contro SPECIAL GARDANT S.P.A. (già Credito Fondiario S.p.A.), MASTER GARDANT S.P.A. (già Credito Fondiario S.p.A.) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Oggetto Cessione di ramo di azienda – direzione recupero crediti – accertamento -criteri R.G.N.3777/2022 Cron.

Rep. Ud.25/06/2025 rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO PESSI, RAFFAELE FABOZZI; -controricorrenti - nonchécontro BANCA CARIGE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO SCOFFERI, ANDREA PAROLETTI, FRANCESCA PROIETTO, CAMILLO PAROLETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 198/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/07/2021 R.G.N. 68/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Fatti di causa 1. Il Tribunale di Genova , innanzi al quale era stato impugnato dai lavoratori in epigrafe il trasferimento del ramo d'azienda relativo alla Struttura Recupero Crediti –Contenzioso (RCC) da Banca CARIGE s.p.a. a Credito Fondia r io s.p.a. (successivamente oggetto di scissione in 5 società, tra le quali le odierne controricorrenti Master Gardant s . p . a . e Special Gardant s.p.a.) con decorrenza 14.5.2018, deducendo la nullità della cessione per insussistenza dell'autonomia del ramo ceduto e per difetto di preesistenza dello stesso ramo rispetto alla cessione, con domande di accerta mento del l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti del trasferimento del ramo d'azienda, dell'inefficacia della cessione dei rispettivi contratti di lavoro, e di condanna di Banca CARIGE a ripristinare i rapporti di lavoro dalla data di cessione dei contratti,rigettava il ricorso.

2. La Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado.

3. In particolare, la sentenza di appello sottolineava le peculiarità dell’operazione societaria e negoziale sottesa alla cessione del ramo d’azienda, valorizza ndo lo schema del mandato di gestione dei crediti, autonomo rispetto al contratto di cessione di ramo d’azienda, nel contesto della complessiva operazione posta in essere, alla luce dell’attività svolta dal compendio aziendale ceduto.

4. Avverso la sentenza della Corte d’Appello hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso le societàcedente e cessionarie; tutte le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, i ricorrenti deducono (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione dell’art. 132 c.p.c., per assoluta mancanza, nella sentenza d’appello, di un ragionamento in iure circa l’applicazione alla vicenda circolatoria de qua della disciplina di cui all’art. 2112 c.c. 2.Con il secondo motivo, deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 2112 c.c., per v iolazione della fattispecie astratta che prevede che il ramo ceduto debba essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato. 3.Con il terzo motivo, deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 2112 c.c., per vizio di sussunzione,per avere la Corte d'Appello ritenuto sussistente il ramo e legittima la cessione dei rapporti di lavoro senza consenso scritto ex art . 1406 c.c. nonostante sia stato accertato e affermato un mantenimento di interazioni, definendol o inevitabile nella gestione del servizio appaltato. 4.Con il quarto motivo, deducono (art. 360, n. 4, c.p.c.), violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione inesistente in ordine al “particolare know - how ” o “ comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche” che permetterebbe di considerare ciò che è stato ceduto da CARIGE a Fondiario un c.d.

“ramo leggero o dematerializzato”. 5.Il primo e quarto motivo, con i quali si lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., sono infondati. 6.La sentenza gravata riporta ampia motivazione (che infatti viene criticata negli altri motivi)e raggiunge il cd. minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053/2014). 7.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllo sul suo ragionamento (cfr.

Cass. n. 9105/2017, n. 20921/2019); ipotesi non ricorrente nel caso in esame. 8.Il secondo e terzo motivo, con i quali la sentenza gravata viene censurata per violazione delle regole stabilite dall’art.2112 c.c., traducendosi nella doglianza dell’errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, sono, invece, fondati per quanto di ragione , come già affermato da questa Corte in vertenze analoghe(Cass. n. 15469 e 15511/2025) . 9.La Corte d’Appello ha dato atto, valutando il requisito dell’autonomia funzionale del ramo ceduto, che la società cessionaria, per poter svolgere la propria attività , ha necessariamente dovuto concludere contratti di servicingcon la società cedente. 10.Ciò significa che, se l’attività prima svolta in proprio dalla cedente poteva dirsi caratterizzata dalla completezza del servizio svolto, il complesso dell’attività ceduta risulta invece frutto di un’operazione di frazionamento che si rivela artificiosa, perché alla cedente sono comunque rimaste una serie di attività connesse con l’attività di recupero. 11.Né l’applicazione dello schema contrattuale del mandato gestorio conferito dalla cedente consente l’aggiramento del regime imperativo dell’art. 2112 c.c., atteso che l’autonomia funzionale non si deve basare sull’organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma deve riguardare l’organizzazione della frazione del preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto (Cass. n. 10542/2016). 12.A fronte dell’accertamento di fatto emerso nel merito, la conclusione avrebbe dovuto essere in termini di assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto (e non l’opposto). 13.L’errore di sussunzione si è tradotto, quindi, nell’applicare l’art. 2112 c.c. invece inapplicabile, perché la fattispecie concreta, come accertata dalla Corte territoriale, non ne presentava uno dei requisiti fondamentali, ossia l’autonomia funzionale. 14.Al riguardo va ricordato il pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui il ramo d’azienda rilevante exart. 2112 c.c. deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e pertanto deve pur sempre avere quell’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell’attività imprenditoriale (nella nozione data dall’art. 2082 c.c.) sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente. 15.In particolare, questa Corte ha affermato che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d.lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. 16.L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4, della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (sentenza 6 marzo 2014, C-458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-664/2017 - Cass. n. 22249 /2021). 17.In definitiva, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria (Cass. n. 19034/2017: in quel giudizio questa Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il trasferimento di ramo d’azienda nel caso di cessione di un call center, benché per la realizzazione dell’attività ceduta fosse necessaria una continua interazione con programmi informatici rimasti nella proprietà esclusiva della cedente; nello stesso senso Cass. n. 11247/2016). 18.La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tale orientamento; pur avendo verificato che in concreto, dopo la cessione del ramo d’azienda, l’attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste alla cedente, ha nondimeno ritenuto sussistente la fattispecie disciplinata dall’art. 2112 c.c. 19.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio in relazione ai motiv i accolt i , affinché siano tratte tutte le conseguenze dall’accertamento del rilievo che, nel caso concreto, ha avuto la necessaria interazione della cessionaria con la struttura rimasta presso la cedente. 20.Osserva inoltre il Collegio che , nel caso specifico, l’insussistenza del requisito dell’autonomia funzionale rende in concreto irrilevante accertare l’ulteriore requisito della preesistenza. 21.Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 25 giugno 2025. Il Presidente dott. Antonio Manna AULA'A' 4785 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Dott. FRANCESC OPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Dott.

GUALTIERO MICHELINI - Rel . Consigliere - Dott. VITTORIA AMIRANTE - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 19126-2025 proposto da: ALBERICI PAOLA, ANGELERI DAVIDE, BENATI ALESSANDRA, CANOVA LUCA, CARUSO FABIO, CORALLO ELENA, DELUCCHI ILARIA, FENIZIA VALERIA, FERRANDO VALERIO, FERRARINI WILMA, FRANCANI STEFANIA, GATTI LOREDANA, MADEO DAVIDE GIAMMARIA, MAGENES VALERIA, MASANTE CLAUDIA, MEZZANO LAURA, NANIA MONICA, PERRONE STEFANIA, SCIACCALUGA ENRICA, STORACE STEFANO, TIRASSO VALERIA, ZOPPELLETTO LILIANA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato RICCARDO BOLOGNESI; -ricorrenti - contro SPECIAL GARDANT S.P.A. (già Credito Fondiario S.p.A.), MASTER GARDANT S.P.A. (già Credito Fondiario S.p.A.) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.19126/2025 Cron.

Rep. Ud.20/11/2025 rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO PESSI, RAFFAELE FABOZZI; -controricorrenti - nonchè contro BPER S.P.A. (quale società incorporante BANCA CARIGE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO SCOFFERI, ANDREA PAROLETTI, FRANCESCA PROIETTO, CAMILLO PAROLETTI; -controricorrente - per la correzione della ordinanza n. 23844/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/08/2025 R.G.N. 3777/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. OSSERVATO CHE - con decreto presidenziale 26.9.2025 è stata dispost a l’apertura del procedimento per l’eventuale correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23844/2025, a seguito di segnalazione dei ricorrenti in epigrafe , che chiedono provvedersi d’ufficio alla correzione dell’intestazione dell’ordinanza nella parte in cui indica quale parte controricorrente BANCA CARIGE S.P.A., incorporata, successivamente al deposito degli atti introduttivi, da BPER S.P.A., come dedotto dalla stessa controricorrente nella propria memoria illustrativa; - l’intestazione dell’ordinanza corrisponde all’indicazione delle parti registrata in fase di iscrizione del presente giudizio; - l’eventuale estinzione della società per intervenuta fusione in altra società non è causa di interruzione del processo, né determina la automatica estensione del giudizio alla società incorporante, atteso che nel giudizio dicassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge(cfr.

Cass. 26452/2024); - non sussistono pertanto i presup