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Decreto — n. 23820/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of decision request.

Numero d'incarto Decreto — n. 23820/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant formally waived the request for a decision within the statutory period. The appellant, Domenico Daddato, had filed a civil appeal against INPS regarding a social security matter but failed to explicitly demand a ruling after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the procedural waiver rendered the appeal ineffective and terminated the proceedings without addressing the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: When a party waives the request for a decision after a settlement proposal is made, the court must declare the proceedings extinguished.

Parole chiave

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waiver of decision settlement proposal extinction of proceedings civil procedure waiver INPS social security Corte di Cassazione procedural extinction

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
1648 del 2021 della Corte d’appello di Bari, depositata il 13 ottobre 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 11649-2022, proposto da DADDATO DOMENICO, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocata LOREDANA LIONETTI e dall’avvocato FRANCESCO DI FEO, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del primo difensore ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 resistente con procura Avverso la sentenza n. 1648 del 2021 della Corte d’appello di Bari, depositata il 13 ottobre 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 11649/2022 Numero sezionale 732/2025 Numero di raccolta generale 23820/2025 Data pubblicazione 25/08/2025 - 2 - non si devono regolare le spese, in quanto l’Istituto si è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 22 agosto 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 11649/2022 Numero sezionale 732/2025 Numero di raccolta generale 23820/2025 Data pubblicazione 25/08/2025