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Ordinanza — n. 23786/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding unilateral contract termination and social clause validity in public transport concession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23786/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Trotta Bus Services against an appellate court ruling that ordered the company to pay wage differences to its employees. The lower court found the company's unilateral termination of second-level agreements illegal because a social clause mandated maintaining existing collective agreements for two years. The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that the appellant failed to provide the essential excerpts of the expert report required to substantiate its procedural complaints.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: In cassation appeals, a party alleging insufficient reasoning regarding an expert report must transcribe the essential points of that report to allow the Court of Cassation to evaluate the decisiveness and relevance of the criticism.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility expert report transcription social clause validity unilateral contract termination public transport concession wage difference claim procedural autosufficiency trasporto collettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
16.Va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n.
Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
4, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art.
Art. 112 c.p.c.
4 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
art. 132 c.p
4, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
art. 112 c.p
4 e dell’art. 112 c.p.c.
art. 69 d.lgs. 163/2006
3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 69 d.lgs. 163/2006 (ratione temporis vigente) in relazione all’art.
art. 41 Cost
art. 360 c.p
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 11482/2016
Cass. n. 19427/2017
Cass. n. 15147/2018
Cass. n. 37027/2022
15147/2018, Cass. n. 37027/2022, n.
Cass. n. 2067/2025
Cass. n. 21346/2024
Cass. n. 6014/2018
Cass. n. 12664/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7534-2023 proposto da: TROTTA BUS SERVICES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GIULIA PRIMICERIO, FRANCESCA POTI'; -ricorrente - contro MASI DONATO ANTONIO, GALASSO VITO, TANCREDI ROCCO; -intimati - avverso la sentenza n. 140/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 16/01/2023 R.G.N. 17/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Differenze retributive – Clausola socialee capitolato d’appalto di R.G.N.7534/2023 Cron.

Rep. Ud.12/06/2025 Fatti di causa 1.La Corte d'Appello di Potenza, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede (di rigetto della domanda dei lavoratori), ha condannato la società Trotta Bus Services al pagamento in favore dei dipendenti in epigrafe (operatori di esercizio) delle rispettive sommea titolo di differenze retributive (tra € 4.893,46 ed € 5.383,96, oltre accessori di legge) per ciascuno indicate. 2.In particolare, la Corte di merito ha ritenuto illegittim a la disdetta unilaterale degli accordi di secondo livello operata dalla società odierna ricorrente, subentrata nel contratto di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Potenza con effetto 1.1.2016; ha, infatti, osservato che il personale occupato dall'appaltatore uscente era passatoalle dipendenze dell'appaltatore subentrante in forza di clausola sociale e che , tra le clausole del bando di gara e del capitolato speciale allegato, era precisato che l'impresa affidataria doveva assicurare il rispetto delle disposizioni legislative dei contratti nazionali di lavoro e garantire il mantenimento dei contratti integrativi e lo stato occupazionale del personale trasferito dal gestore uscente, con obbligo per 2 anni di rispettare e applicare senza deroga sia il CCNL di settore che gli accordi di secondo livello vigenti. 3.Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la società con cinque motivi, illustrati da memoria; i lavoratori intimati non si sono costituit i in questa sede ; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere– la Corte di merito – posto a fondamento della decisione una causa petendi diversa rispetto a quella dedotta nel ricorso introduttivo ed aver così dato luogo ad un vizio di ultrapetizione o extra-petizione. 2.Il motivo non è fondato. 3.La società assume che g li accordi aziendali erano anacronistici, e che quindi rientrava nella propria libertà di iniziativa economica disdettarliin via unilaterale. 4.Siffatta tesi non è condivisibile, a fronte del dato, rilevato dalla Corte di merito, della portata della clausola sociale di matrice contrattuale collettiva, interpretata unitamente al capitolatodi appalto, del mantenimento degli accordi di secondo livello per due anni, dato incompatibile con la condotta societaria, una volta vinto l'appalto impegnandosi a mantenere determinate condizioni retributive, di diminuire unilateralmente i trattamenti retributivi accessori pochi mesi dopo il subentro. 5.Del resto, la stessa società ricorrente riconosce che “il minimo comune denominatore di tali norme consisteva nell’imposizione dell’obbligo di assorbire l’intera forza lavoro occupata dal precedente appaltatore e di assicurare, al personale assorbito in forza dell’aggiudicazione dell’appalto, trattamenti non deteriori rispetto a quelli precedentemente goduti”; sicché le questioni della (il)legittimità della disdetta dagli accordi di II livello a tempo indeterminato e la verifica dell’esistenza dell’obbligo in capo alla subentrante nell’appalto di TPL di assicurare al personale assorbito trattamenti non deteriori rispetto a quelli precedentemente goduti, in applicazione di clausola sociale, non sono domande diverse, ma aspetti della medesima questione controversa. 6.Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 69 d.lgs. 163/2006 (ratione temporis vigente) in relazione all’art. 12 delle preleggi o dell’art. 1362 c. c., dell’art. 41 Cost. e dell’art. 16 della Carta di Nizza per aver ritenuto applicabile nella specie la cd. clausola sociale e dirimente rispetto alla verifica della legittimità o meno della disdetta degli Accordi di II livello a tempo indeterminato. 7.Con il terzo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 c.c. in relazione all’art. 11, co. 3, del Capitolato Speciale allegato al bando di gara in quanto ritenuto parte integrante del contratto di affidamento stipulato con la società, nonché, in relazione all’art. 19 del d.lgs. n. 422/1997 , che limita la previsione nei contratti di servizio al solo CCNL e non agli accordi aziendali. 8.Le doglianze incorporate nei motivi in esame non superano il vaglio dell'ammissibilità perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l’interpretazione degli accordi aziendali (inclusa la loro applicazione integrale), in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. n. 2625/2010 e successive conformi). 9.Conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, i motivi risultano inammissibili (cfr.Cass. n. 17201/2020, n. 9093/2023). 10.Quanto all’interpretazione del capitolato d’appalto, la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v.

Cass. n. 33425/2022, n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006). 11.Con il quarto motivo, la società deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte d’Appello di Potenza valutato la condotta della Società ricorrente successiva al subentro nell’appalto e alla disdetta operata con comunicazione del 29 luglio 2016. 12.Il motivo è infondato, per ragioni corrispondenti a quelle espresse con riferimento al (rigetto del) primo motivo. 13.Invero, come accertato dalla Corte di Potenza, la clausola sociale, interpretata unitamente al capitolato, del mantenimento degli accordi di secondo livello per due anni non consentiva la disdetta unilaterale di detti accordi perché ritenuti dalla società anacronistici poco dopo avere conseguito l’appalto di trasporto pubblico locale a determinate condizioni (che includevano l’applicazione di tali accordi). 14.Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.) omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte d’Appello omesso di valutare le censure della società relative alla relazione peritale del CTU e omessa motivazione del totale recepimento del calcolo del CTU a fronte di contestazioni specifiche. 15.Il motivo non è ammissibile, per mancata trascrizione integrale degli atti di pertinenza; infatti, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenzatecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario non solo che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo (circostanza nella specie avvenuta), ma anche che ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass.

S.U. n. 11482/2016; conf. Cass. n. 19427/2017; v. anche Cass.n. 15147/2018, Cass. n. 37027/2022, n. 2067/2025). 16.Va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza; anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare a ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (cfr.

Cass. n. 21346/2024, n. 6014/2018, n. 12664/2012). 17.Il ricorso deve pertanto, in conclusione, essere rigettato. 18.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, per la mancata costituzione della controparte. 19.Il rigetto dell’impugnazione determina il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo