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Ordinanza — n. 23773/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of proof of habitual professional activity by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23773/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove the habitual exercise of her profession required for social security contributions. Although the lower court found habitual activity based on professional registration and tax setup, the appellant argued these elements were insufficient without concrete evidence of regular practice. The supreme court ruled that the lower court's factual assessment was correct and that the appellant's challenge merely proposed a different evaluation of the same facts.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995; Art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003: The obligation to join the separate management arises from the habitual exercise of a profession, which must be assessed based on objective indicators like professional registration and tax setup, rather than solely on income thresholds.

Parole chiave

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habitual professional activity separate social security management income threshold exclusion factual assessment of habit inadmissible cassation appeal contributi di previdenza professionale esenzione dal pagamento dei contributi determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995
Ud.08/07/2025 all’Albo degli Avvocati, all’avviso di addebito, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 1.897,58, a titolo di contributi dovuti per l’anno 2010, alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n.
Art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003
Considerato che Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
326 del 20 03, in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a nor

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4419 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7222-2023 proposto da: CRISAFULLI MARISA, rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRA CRISAFULLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 656/2022 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/09/2022 R.G.N. 470/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza del 15.9.2022 n. 656, la Corte d’appello di Messina accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva accolto l’opposizione di Crisafulli Marisa, libera professionista iscritta Oggetto contributi R.G.N.7222/2023 Cron.

Rep. Ud.08/07/2025 all’Albo degli Avvocati, all’avviso di addebito, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 1.897,58, a titolo di contributi dovuti per l’anno 2010, alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva). Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, il conseguimento di un reddito, nell’anno 2010, inferiore alla soglia di € 5.000,00.

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto, mediante un accertamento in concreto, che la professionista, iscritta all’Albo professionale, avesse svolto l’attività con carattere di abitualità, quindi, fosse tenuta all’iscrizione alla Gestione Separata, anche se aveva prodotto un reddito sotto la soglia di € 5.000,00. La Corte territoriale rigettava, altresì, l’appello incidentale proposto dalla Crisafulli, in punto di prescrizione, in quanto l’inizio del decorso del termine, partiva dalla scadenza dei termini per il versamento del saldo, come prorogata per tutti gli operatori economici soggetti agli studi di settore (e, quindi, anche per gli avvocati) ed alla data dell’atto di messa in mora (22.6.2016), il termine quinquennale di prescrizione dei contributi non era ancora decorso.

Avverso tale sentenza, Crisafulli Marisa ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 20 03, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per inesistenza dell’abitualità nell’esercizio della professione, in quanto gli elementi sintomatici dell’abitualità nell’esercizio della professione, per come indicati dalla Corte d’appello, non fondavanoinvece alcun indizio, grave, preciso e concordante della suddetta abitualità, né l’Inps aveva provato nulla in proposito.

Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,” In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione” (Cass. n. 4419del 2021).

Nel caso di specie, la ricorrente contesta l’accertamento in fatto della Corte del merito che ha verificato l’ abitualità e continuità dell’esercizio della professione sulla base della presunzione tratta dall’iscrizione all’Ordine professionale, accompagnata anche dalla circostanza d e ll’a pertura della partita Iva e confermata dall’avvenuta predisposizione d i un’ organizzazione materiale di mezzi che il professionista aveva predisposto a supporto della propriaattività. In conclusione, la censura che si risolve nella sostanza in una proposta di un diverso apprezzamento dei medesimi fatti è inammissibile.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiarainammissibile il ricorso . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a nor