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Ordinanza — n. 23735/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against INPS fees, ruling case value indeterminate and awarding minimum third bracket compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23735/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the appellant's extraordinary appeal against the INPS regarding litigation costs. The appellant argued the case had an indeterminate value, warranting a higher fee bracket than the lower court applied. The court agreed, citing precedent that such proceedings fall under the third value bracket and must be reduced by specific percentages for the phases involved.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 2 c.p.c.; Artt. 91 e 92 c.p.c.; D.M. n. 55 del 2014: When a litigation dispute involves content unsuitable for economic valuation, the fee bracket is determined as indeterminate, requiring application of the third bracket with statutory reductions for specific procedural phases.

Parole chiave

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indeterminate value litigation fees third bracket INPS compensation procedural phases extraordinary appeal fee reduction assicurazione di protezione giuridica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 2 c.p.c.
p.c.-, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 , comma 2, c.p.c., degli artt.
Artt. 91 e 92 c.p.c.
13 , comma 2, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M.
D.M. n. 55 del 2014
4 D.M. n. 55 del 2014 , nella versione vigente al momento della omologa.
Art. 4 D.M. n. 55 del 2014
32 del 2024) ; i compensi vanno ridotti in considerazione della natura della causa del 50% per le prime due fasi e del 70% per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014 , nella versione vigente al momento della omologa.
Art. 360 nr. 3 c.p.c.
Con l'unico motivo è denunciata - ai sensi dell' art. 360 nr.
art. 111 Cost
P er la cassazione del decreto, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, la ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso straordinarioex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30450 del 2024
Cass. n. 968 del 2022
Cass. nr. 32 del 2024
968 del 2022; Cass. nr. 32 del 2024) ; i compensi vanno ridotti in considerazione della natura della causa del 50% per le prime due fasi e del 70% per la fase istruttoria, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29224-2022 proposto da: LOMBARDI PASANA, rappresentata e difesa dall'avvocato COSIMO SAMMARCO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TARANTO, depositato il 03/06/2022 R.G.N. 7299/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE . Oggetto Tariffe forensi R.G.N.29224/2022 Cron. Rep. Ud.10/06/2025 RILEVATO CHE 1. Con decreto di omologa, reso ai sensi dell’art.445 bis c.p.c., il Tribunale di Tarantoha accertato il requisito sanitario utile per l’esenzione totale del ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e ha liquidato, in favore della parte vittoriosa, euro 600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione.

2. P er la cassazione del decreto, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, la ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso straordinarioex art. 111 Cost. , affidato ad un unico motivo.L'INPS ha resistito con controricorso . CONSIDERATO CHE 3. Con l'unico motivo è denunciata - ai sensi dell' art. 360 nr. 3 c. p.c.-, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 , comma 2, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M. n r . 55 del 2014, artt. 5 e 6, nonché omessa o insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione in ordine al regolamento delle spese di lite. Assume che la controversia sia di valore indeterminabile e che, dunque, vada ricondotta al terzoscaglione (valori compresi tra euro 26.000,01 e euro 52.000,00) c he stabilisce un compenso minimo, per la fase di riferimento, di euro 1212,00.

4. Il motivo è fondato. 4.1. La controversia deve ritersi di valore indeterminabile, avendo un contenuto non suscettibile di valutazione economica, per cui, conformemente a Cass. n. 30450 del 2024, la liquidazione dei compensi, riferiti ai procedimenti di istruzione preventiva, deve determina rsi in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabileche è il terzo di cui all'allegato al D.M. nr. 55 del 2014, da eur o 26001,00 ed e uro 52000,00 ( cfr. Cass. n r . 968 del 2022; Cass. nr. 32 del 2024) ; i compensi vanno ridotti in considerazione della natura della causa del 50% per le prime due fasi e del 70% per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014 , nella versione vigente al momento della omologa. 4.2. Avuto riguardo all'importo derivante dal riconoscimento delle voci indicatein relazione al terzo scaglione, la liquidazione delle spese contenuta nel decreto è inferiore ai minimi previsti (pari – secondo i criteri sopra detti ed in base alle tariffe ratione temporisin vigore – ad euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva).

5. Pertanto, il provvedimento impugnato , in relazione alla statuizione sulle spese, va cassato con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di un diverso magistrato, per la rideterminazione delle spese di lite dovute, nonché per la statuizione sulle spese di lite del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di lite del giudizio di cassazione. Così