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Ordinanza — n. 23723/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court decision for awarding insufficient legal costs in pension dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23723/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's decision regarding legal costs in a pension dispute, finding the award below statutory minimums. The appellant argued that the single lump sum of €2,000 failed to verify correct parameters or respect required tables for the case value. The court ruled that the cause value must be calculated based on temporary annuity criteria, establishing a minimum cost floor that the original award violated.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 24 l. n. 794/42; Art. 13 co. 2 c.p.c.; d.m. n. 55/2014: Legal costs in pension cases must be calculated using specific value criteria and cannot be set below the statutory minimums defined by the relevant decree.

Parole chiave

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legal costs minimums pension dispute statutory tables cause value calculation procedural costs età legale di pensionamento prestazione di vecchiaia mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 24 l. n. 794/42
Art. 13 co. 2 c.p.c.
d.m. n. 55/2014

Giurisprudenza citata

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Cass.30596/22
La liquidazione unitaria è stata più volte censurata da questa Corte (Cass.30596/22, Cass.19482/18), non consentendo essa la verifica della correttezza dei parametri adoperati e del rispetto delle relative tabelle contenute nel d.m.
Cass.19482/18
La liquidazione unitaria è stata più volte censurata da questa Corte (Cass.30596/22, Cass.19482/18), non consentendo essa la verifica della correttezza dei parametri adoperati e del rispetto delle relative tabelle contenute nel d.m.
Cass.15656/12
per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa (Cass.15656/12; Cass.
Cass. S.U. 10454/15
Cass.14764/22
Cass.5484/23
Cass.16652/19
Cass.12460/20
Cass.6558/21
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19254-2022 proposto da: BEVACQUA BOMBINA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI FRAIA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO CARUSO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 353/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 24/02/2022 R.G.N. 406/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Spese lite R.G.N.19254/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2025 RILEVATO CHE Il Tribunale di Castrovillari accoglieva l’opposizione proposta da Bevacqua Bombina avverso l’accertamento tecnico preventivo promosso per il requisito sanitario – invalidità dell’80% –finalizzato alla pensione di vecchiaia anticipata. Liquidava le spese di lite in Euro 2000 oltre accessori di legge. Avverso la sentenza, Bevacqua Bombina ricorre un motivo. L’Inps resiste con controricorso. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Bevacqua Bombina deduce violazione del d.m. n.55/14, del d.m. n.37/1, dell’art.91 c.p.c., nonché dell’art.24 l. n.794/42, per avere il Tribunale liquidato le spese per il giudizio di a.t.p. e di opposizione al di sotto del minimolegale. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, in modo omnicomprensivo per le due fasi di a.t.p. e di opposizione, ha liquidato la somma unitaria di Euro 2.000 oltre accessori di legge. La liquidazione unitaria è stata più volte censurata da questa Corte (Cass.30596/22, Cass.19482/18), non consentendo essa la verifica della correttezza dei parametri adoperati e del rispetto delle relative tabelle contenute nel d.m. n. 55 del 2014.

La liquidazione è poi al di sotto dei minimi legali. Trattandosi di pensione di vecchiaia anticipata e dunque di prestazione previdenziale, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dall’art.13, co.2 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa (Cass.15656/12; Cass.

S.U. 10454/15, Cass.14764/22, Cass.5484/23); nella specie, il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,01 ed E uro 52.000,00 in tale scaglione rientrando l'ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, e i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in E uro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di E uro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50 per cento e la terza del 70 per cento, ai sensi dell’art.4, d.m. n.55/2014) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 3.903,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 810,00 per la fase di studio, Euro 573,50 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 769,50 per l a fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 1.750,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50 per cento e la fase istruttoria del 70 per cento, ancora ai sensi dell’art.4 d.m. n. 55/2014, cit.)(Cass.14764/22, Cass.5484/23); con riferimento alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70 per cento all'importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto dell'art. 4, d.m. n. 55 del 2014, che testualmente prevede una riduzione «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase (Cass.16652/19, Cass.12460/20, Cass.6558/21); alla stregua dell'importo dianzi delineato, la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata decisione è inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel casoconcreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014 in relazione alle singole fasi processuali; la sentenza va, pertanto, cassata nel capo relativo alla regolazione delle spese, con rinvio al Tribunale di Castrovillari, in persona di diverso giudice, per la rideterminazione delle spese di lite del grado nonché per la statuizione sulle