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Ordinanza — n. 23690/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against disciplinary suspension reduction, upholding appellate court's proportional sanction adjustment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23690/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco De Rose's appeal against the Naples Court of Appeal's decision to reduce his disciplinary suspension from three months to ten days. De Rose argued the reduction violated procedural rules and that the appellate court improperly re-determined the sanction rather than merely annulling it. The court dismissed the appeal because the appellate judge was free to weigh evidence as they saw fit, and the new legal provision allowing proportional sanction reduction applied retroactively to pending cases.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; Art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 75/2017: The disciplinary judge must verify the proportionality of a sanction against proven misconducts and may reduce it if disproportionate, applying this rule retroactively to pending judgments.

Parole chiave

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public service disciplinary sanctions proportionality principle reduction of suspension duration retroactive application of law judicial freedom of assessment sospensione della riscossione fiscale restituzione delle indennità di disoccupazione revoca della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Con il secondo motivo, posto sotto l’identica rubrica di cui al motivo che precede, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver illegittimamente proceduto a rideterminare la sanzione senza limitarsi all’annullamento di quella comminata, stante l’inapplicabilità dell’art. 63, comma 2, d.l.
Art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 75/2017
165/2001, per essere stata tale disposizione introdotta dall’art. 21, comma 1, lett.
Art. 65 CCNL Agenzie Fiscali
Art. 67, commi 1 e 7

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L., 20/02/2006, n. 3601
Cass. Sez. 1, 13/01/2005, n. 520
Cass. n. 10236/2023
Cass. n. 10236/2023 e le conformi successive decisioni Cass.
Cass. n. 18846/2024
10236/2023 e le conformi successive decisioni Cass. n. 18846/2024, Cass.
Cass. n. 1818/2025
18846/2024, Cass. n. 1818/2025 e Cass.
Cass. n. 10309/2025
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2625-2023 proposto da: DE ROSE FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO MOCELLA, DANIELA MOCELLA; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata – avverso la sentenza n. 1534/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/07/2022 R.G.N. 2876/2019; Oggetto SANZIONI DISCIPLINRI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.2625/2023 Cron. Rep. Ud20/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - 1. Con sentenza del 19 luglio 2022, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli sulla domanda proposta da Francesco De Rose nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Direzione Regionale della Campania, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 3 mesi, irrogata al De Rose a seguito della contestazione della violazione di plurime disposizioni di servizio e di elementari principi di buon andamento nella esecuzione dei compiti al medesimo assegnati quale coordinatore dell’area riscossioni nell’ambito dello staff di direzione della Direzione provinciale I di Napoli, annullava la sanzione e, in applicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, comminava al De Rose la medesima sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione riducendone la durata a giorni dieci. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto violato il disposto dell’art. 65 CCNL Agenzie Fiscali per la parte relativa soltanto ad alcune delle condotte oggetto di contestazione, essendo, le altre condotte contestate, risultate, sulla base dell’accertamento compiuto, del tutto infondate e, pertanto congrua, alla stregua del disposto dei commi 1 e 7 del successivo art. 67, commi 1 e 7, che richiama i principi di gradualità e proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto contestato, l’applicazione della sanzione prevista per le violazioni meno gravi, data dalla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni e determinata nel massimo. - 2.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il De Rose affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE - 1. Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di legge e contratti collettivi in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l’erroneità dell’apprezzamento circa l’effettività delle condotte ritenute disciplinarmente rilevanti stante, in particolare, la mancata considerazione delle dichiarazioni della teste Giordano ritenute decisive al fine di escludere la ricorrenza dell’addebito contestato. - 2.

Con il secondo motivo, posto sotto l’identica rubrica di cui al motivo che precede, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver illegittimamente proceduto a rideterminare la sanzione senza limitarsi all’annullamento di quella comminata, stante l’inapplicabilità dell’art. 63, comma 2, d.l. n. 165/2001, per essere stata tale disposizione introdotta dall’art. 21, comma 1, lett.

b) d.lgs. n. 75/2017, in epoca, cioè, successiva, alla contestazione ed all’irrogazione della sanzione. - 3. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile, alla luce del principio consolidato in giurisprudenza per cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass. Sez. L., 20/02/2006, n. 3601), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass.

Sez. 1, 13/01/2005, n. 520), di modo che la censura mossa dal ricorrente di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro probatorio, diversamente valorizzando alcuni elementi rispetto ad altri, si risolve nella richiesta di revisione nel merito della decisione inammissibile in questa sede. - 4. I l secondo motivo di ricorso risulta infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10236/2023 e le conformi successive decisioni Cass. n. 18846/2024, Cass. n. 1818/2025 e Cass. 10309/2025) secondo cui l’art. 63, comma 2 bis , del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, da leggersi nel senso che nell’ipotesi in cui nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nelcodice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima, trova applicazione a tutti i giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica apportata dall’art. 21 d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, evenienza che trova riscontro nella specie essendo il giudizio de quo ancora pendente alla predetta data. - 5.

Il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese non avendo l’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata, svolto difesa alcuna P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.