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Decreto — n. 23680/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23680/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23680/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 24746-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ARNALDO DA BRESCIA, 11, è elettivamente domiciliata ricorrente contro SARASSO EUGENIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 172 del 2024 della Corte d’appello di Torino, depositata il 13 maggio 2024 (RG 665/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23680/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 172 del 2024 della Corte d’appello di Torino, depositata il 13 maggio 2024 (RG 665/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 24746-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MICHEL MARTONE e GIANLUCA LUCCHETTI, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ARNALDO DA BRESCIA, 11, è elettivamente domiciliata ricorrente contro SARASSO EUGENIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso dall’avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente Avverso la sentenza n. 172 del 2024 della Corte d’appello di Torino, depositata il 13 maggio 2024 (RG 665/2023), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizioe regolando le spese, che devono essere poste a carico della parte ricorrente, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, e devono essere -2 - liquidate a favore della parte che ha tempestivamente resistito con controricorso depositato il 20 dicembre-23 dicembre 2024, con distrazione al procuratore antistatario;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione a favore dell’avvocato Gianfrancesco Garattoni, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Roma, 21agosto 2025 Il Consiglier