Italian Supreme Court dismisses appeal as plaintiff waived decision after proposal of settlement was made.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the plaintiff failed to request a decision within forty days of the proposal of settlement. The case involved a dispute over social insurance benefits between the plaintiff and INPS, where the lower court had offered a settlement. The court ruled that the plaintiff's inaction constituted a waiver of their right to a ruling, resulting in the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: If a proposal of settlement is made and the party does not request a decision within the statutory period, the appeal is deemed waived and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 24950-2024, proposto da MESSINA SALVATORE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato GIUSEPPE AUGELLO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 135 del 2024 della Corte d’appello di Caltanissetta, depositata il 25 giugno 2024 (RG 49/2024), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; le spese devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti e già vagliata nella sua conformità a legge dalla pronuncia impugnata: il Numero registro generale 24950/2024 Numero sezionale 727/2025 Numero di raccolta generale 23678/2025 Data pubblicazione 22/08/2025 - 2 - presente giudizio ha ad oggetto specificamente il diritto alle prestazioni previdenziali e dunque opera l’esenzione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676);
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese. Roma, 21 agosto 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 24950/2024 Numero sezionale 727/2025 Numero di raccolta generale 23678/2025 Data pubblicazione 22/08/2025