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Ordinanza — n. 23675/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of lower court order to specify state funding for legal fees due to state-funded defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23675/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation ordered a material correction to a prior order that had incorrectly omitted the source of funding for legal expenses. The lower court had failed to specify that the costs were to be paid by the State because the opposing party was admitted to state-funded legal representation. The court applied Article 391bis of the Code of Civil Procedure to rectify this clerical error and mandate the annotation of the correction.

Regesto Legislator

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Art. 391bis c.p.c.; Art. 133 D.P.R. 115/2002: A material error in a judicial order omitting the designation of the State as the payer of legal fees when the opposing party is admitted to state-funded defense must be corrected ex officio.

Parole chiave

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material error correction state funded defense legal fees payment Code of Civil Procedure clerical error rectification Erario dello Stato patrocinio a carico dello Stato spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 391bis c.p.c.
30692/2021 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; in effetti nell’ordinanza racc.
Art. 133 D.P.R. 115/2002
art. 391bis c.p
30692/2021 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; in effetti nell’ordinanza racc.
art. 133 d.p.r. 115/2002
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PDFBox: AULA 'A' 3096 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30692-2021 proposto da: PGM SUPERMERCATI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TERESA MARIA FAILLACE; - ricorrente - contro LA BANCA VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVANO PAOLO SARDEGNA; - controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 18547/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/07/2024 R.G.N. 30692/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE Oggetto R.G.N. 30692/2021 Cron. Rep. Ud. 17/06/2025 Numero registro generale 30692/2021 Numero sezionale 3096/2025 Numero di raccolta generale 23675/2025 Data pubblicazione 22/08/2025 a seguito dell’istanza del Presidente Titolare in atti è stata disposta d’ufficio la trattazione all’adunanza odierna del procedimento RG. n. 30692/2021 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; in effetti nell’ordinanza racc. gen. n. 18547/2024, all’esito della quale il ricorrente PGM Supermercati srl e’ stato condannato al pagamento delle spese processuali, per mero errore materiale è stato omesso di precisare che la condanna del ricorrente andava disposta in favore dello Stato, come previsto dall’art.133 del D.P.R. 115/2002, essendo stato il controricorrente La Banca Vincenzo ammesso al patrocinio a carico dello Stato nel processo conclusosi con la richiamata ordinanza; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO CHE per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per la correzione dell’errore materiale nei termini di cui sopra, P.Q.M Visto l’art. 391bis c.p.c., accoglie l’istanza e dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 18547/2024 nella parte in cui dispone la “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge” venga integrato di seguito con la locuzione: “spese da liquidare a favore dell’Erario dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. 115/2002, essendo stato il controricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.

Numero registro generale 30692/2021 Numero sezionale 3096/2025 Numero di raccolta generale 23675/2025 Data pubblicazione 22/08/2025 Nulla per le spese. Manda La Cancelleria di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio in Roma il 17.6.2025 La Presidente dott.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 30692/2021 Numero sezionale 3096/2025 Numero di raccolta generale 23675/2025 Data pubblicazione 22/08/2025