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Ordinanza — n. 23671/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal due to late filing, extending deadline to Monday after Saturday expiration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23671/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the dismissal of the appeal, ruling that the filing was timely. The appellant argued the deadline expired on a Saturday, but the lower court had rejected the appeal as late. The court held that the procedural deadline extended to the following Monday because the expiration day was a Saturday.

Regesto Legislator

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Art. 155, comma 5 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: The deadline for filing an appeal expires on a Saturday and is extended by law to the first following non-holiday day.

Parole chiave

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procedural deadline extension Saturday expiration rule appeal filing timeliness CPC Article 155 CPC Article 325 disdetta tardiva deposito tardivo retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 155, comma 5 c.p.c.
17280 del 2023, sulla applicabilità dell’art. 155, comma 5 c.p.c. alla costituzione in appello).
Art. 325 c.p.c.
La Corte territoriale ha appurato che la sentenza di primo grado, pubblicata il 26.1.2023, era stata notificata alla Cifinelli in data 9.2.2023, come dalla medesima allegato nel ricorso in appello, mentre quest’ultimo era stato depositato il 13.3.2023, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.155 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs.
art. 325 c.p
La Corte territoriale ha appurato che la sentenza di primo grado, pubblicata il 26.1.2023, era stata notificata alla Cifinelli in data 9.2.2023, come dalla medesima allegato nel ricorso in appello, mentre quest’ultimo era stato depositato il 13.3.2023, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c.
art. 155, comma 5 c.p
17280 del 2023, sulla applicabilità dell’art. 155, comma 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21925 del 2021
Cass. n. 21925 del 2021; n.
Cass. n. 17280 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23919-2024 proposto da: CIFINELLI GILDA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA IANNARONE; -ricorrente - contro ZUCCHI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO COPPOLA, EMILIO PAOLO SANDULLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3229/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/09/2024 R.G.N. 536/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto da Gilda Cifinelli avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda di Oggetto Termini processuali – scadenti nella giornata di sabato R.G.N.23919/2024 Cron. Rep. Ud.10/07/2025 condanna di Giuseppe Zucchi, quale erede di Giuseppina Titomanlio, al pagamento delle differenze retributive rivendicate in relazione al rapporto di lavoro come dama di compagnia e domestico svolto dal 1999 fino all’8.6.2014 alle dipendenze della signora Titomanlio. La Corte territoriale ha appurato che la sentenza di primo grado, pubblicata il 26.1.2023, era stata notificata alla Cifinelli in data 9.2.2023, come dalla medesima allegato nel ricorso in appello, mentre quest’ultimo era stato depositato il 13.3.2023, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c.

2. Avverso la decisione d’appello Gilda Cifinelli ho proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Giuseppe Zucchi ha resistito con controricorso. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.155 c.p.c. per avere la Corte d’appello giudicato inammissibile l’appello in contrasto con la previsione citata, che dispone la proroga di diritto del termine scadente in un giorno festivo al giorno seguente non festivo e che trova applicazione anche ai termini per il compimento di atti processuali che scadono nella giornata di sabato. Il motivo è fondato. Posto che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta pacificamente in data 9.2.2023, il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione dell’appello, sarebbe scaduto l’11.3.2023.

Tuttavia, l’11 marzo 2023 era sabato e ciò ha determinato, in base all’art. 155, quinto comma, c.p.c., la proroga del termine al primo giorno seguente non festivo, nel caso di specie coincidente con il lunedì 13.3.2023, data di effettivo deposito del ricorso in appello, con conseguente tempestività dello stesso (cfr. Cass. n. 21925 del 2021; n. 17280 del 2023, sulla applicabilità dell’art. 155, comma 5 c.p.c. alla costituzione in appello).

2. Per tali ragioni deve trovare accoglimento il ricorso e deve cassarsi la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di l