Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23661/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders defendant to pay procedural costs under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23661/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Trenitalia S.p.A. extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case on March 19, 2025. Although the appeal originally challenged a lower court ruling regarding variable salary components for a railway employee, the plaintiff voluntarily abandoned the litigation before a final judgment. Consequently, the court ordered Trenitalia to bear the procedural costs, including attorney fees, based on the principle of virtual default.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis, 3 comma c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of the appellant's appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party is condemned to pay the procedural costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings procedural costs virtual default civil procedure code attorney fees Trenitalia S.p.A. indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis, 3 comma c.p.c.
a seguito della quale Trenitalia ha chiesto la decisione del ricorso in applicazione dell’art. 380bis, 3 comma c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
Art. 13 comma 1 bis, d.P.R. 115 del 2002
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: AULA 'A' 2813 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere - Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1138-2024 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro MARCOVECCHIO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 770/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 348/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa Oggetto R.G.N. 1138/2024 Cron. Rep. Ud. 04/06/2025 Numero registro generale 1138/2024 Numero sezionale 2813/2025 Numero di raccolta generale 23661/2025 Data pubblicazione 21/08/2025 La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da Trenitalia Spa avverso la sentenza n. 2216/2022 con la quale il tribunale di Milano accoglieva le domande di Marcovecchio Andrea relative all’incidenza sulla retribuzione per ferie della parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (condotta e chilometrica) e dell’indennità di assenza dalla residenza, nell’importo complessivo di € 7.838,93, oltre accessori di legge.

Avverso la sentenza Trenitalia Spa ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi ai quali ha resistito con controricorso Marcovecchio Andrea. In data 1.7.2024 la cancelleria di questa Corte di Cassazione ha notificato la proposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. a seguito della quale Trenitalia ha chiesto la decisione del ricorso in applicazione dell’art. 380bis, 3 comma c.p.c. Successivamente con atto in data 19 marzo 2025 Trenitalia ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione e agli atti del giudizio RG. n. 1138/2024.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del processo per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto in data 19 marzo 2025, depositato in questo giudizio, con cui la ricorrente Trenitalia Spa ha notificato atto di rinuncia all’impugnazione e agli atti del giudizio RG. n. 1138/2024. Il controricorrente con memoria successiva, preso atto della rinuncia, ha chiesto la liquidazione delle spese che, visto l’art.391 c.p.c., vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, e poste a carico della rinunciante in applicazione del Numero registro generale 1138/2024 Numero sezionale 2813/2025 Numero di raccolta generale 23661/2025 Data pubblicazione 21/08/2025 principio della soccombenza virtuale, considerato che in analogo contenzioso presso questa Corte la società rinunciante è stata soccombente, con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Carapelle, antistatario.

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna Trenitalia al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge, con distrazione in favore dell’avv. Roberto Carapelle, antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025 La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 1138/2024 Numero sezionale 2813/2025 Numero di raccolta generale 23661/2025 Data pubblicazione 21/08/2025 Numero registro generale 1138/2024 Numero sezionale 2813/2025 Numero di raccolta generale 23661/2025 Data pubblicazione 21/08/2025