Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23651/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes labor dispute appeal for failure to verify employer size affecting severance calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23651/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation quashed the lower court's judgment regarding a labor dispute between Adelina Andreoli and Ro.King SRL. The appellate court had confirmed a dismissal for disrespectful behavior but awarded only three months' salary as severance, failing to verify the employer's actual employee count. The court ruled that the applicable legal protection for wrongful dismissal depends on company size, which was never established, and thus remanded the case to recalculate the severance amount.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 18 st.lav.; Art. 115, 116, 187, 188, 209, 420, 421 c.p.c.; 2967 c.c.: Where the size of the employer is a prerequisite for determining the applicable legal protection against wrongful dismissal, the judgment must be quashed if the court failed to ascertain the actual number of employees.

Parole chiave

Generato dall'IA
wrongful dismissal severance calculation employer size threshold labor dispute remand for facts licenziamento o risoluzione del contratto rapporto di lavoro licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18 st.lav.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 187 c.p.c.
Art. 188 c.p.c.
Art. 209 c.p.c.
Art. 420 c.p.c.
Art. 421 c.p.c.
Art. 2967 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7707/2024 R.G. proposto da ANDREOLI ADELINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BATTISTA 57, presso lo studio dell’avvocato DE VERGOTTINI MARIO (DVRMRA71R21H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RO.KING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato SCARCIA ALESSANDRA (SCRLSN67E53H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NIZZARDI GIANLUCA (NZZGLC68M05H501Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 351/2024 depositata il 30/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA RITENUTO CHE: Con sentenza del 30.1.24 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2021, che aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti e condannato il datore a pagamento di un’indennità onnicomprensiva di tre mensilità. In particolare, premesso che la lavoratrice era stata licenziata per un atteggiamento “irrispettoso e urlante” verso superiore alla presenza di clienti e minori (che avrebbero poi lamentato il fatto alla direzione con una successiva e-mail), la corte territoriale ha ritenuto il fatto esistente ma la sanzione del licenziamento sproporzionata; considerata la limitata durata del rapporto, il numero di dipendenti ridotto (14) come da visura camerale della società, la corte aveva quindi liquidato l’indennità in tre mensilità.

Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per quattro motivi, resiste il datore con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 18 st.lav. per avere ritenuto sussistente il fatto, sebbene vi fosse irrilevanza giuridica, come confermato dalla testimonianza della superiore asseritamente offesa (che parla invece soltanto di uno “scambio di parole”). Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 numero cinque c.p.c., per aver omesso l’esame dell’insussistenza della mail del reclamo della cliente (creata invece artificiosamente del datore di lavoro con un falso account).

Il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 115, 116, 187, 188, 209, 420 e 421 c.p.c. e 2967 c.c., per non aver ammesso prova testimoniale sul requisito dimensionale al fine di una maggiore indennità (la parte ha dedotto vi fossero altri 17 lavori risultanti dai turni di lavoro prodotti). Il quarto motivo deduce vizio di motivazione ex numero cinque per i medesimi motivi. Devono essere esaminati preliminarmente i motivi terzo e quarto, che riguardano il requisito dimensionale del datore, cui si ricollega la tutela applicabile avverso il recesso illegittimo.

Nel caso, la corte territoriale non ha in alcun modo accertato l’effettiva dimensione del datore di lavoro, presupposto come detto della tutela applicabile. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio al fine di accertare il numero effettivo dei dipendenti dell’impresa. I primi due motivi restano assorbiti. P.Q.M accoglie il terzo e quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa comp