Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 23628/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 23628/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the forty-day period following the court's proposal for case settlement. The appellant, Cacciatori di Stelle S.r.l., had previously withdrawn the appeal without explicitly requesting a ruling, triggering the automatic extinction procedure under the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal inadmissible and ordered the costs to be compensated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: When a party fails to request a decision within the statutory period after a proposal for settlement is communicated, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction failure to request decision statutory time limit case settlement proposal appeal withdrawal Code of Civil Procedure judicial dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
235 del 2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 25 settembre 2020 (RG 836/2018), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; -2 - CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art.
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
235 del 2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 25 settembre 2020 (RG 836/2018), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.; -2 - CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; -2 - CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 8839-2021, proposto da CACCIATORI DI STELLE S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato GIORGIO TEDESCO, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato SIMONE FORTE ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente ADER –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 resistente Avverso la sentenza n. 235 del 2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 25 settembre 2020 (RG 836/2018), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; -2 - CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e provvedendo sulle spese, che possono essere integralmente compensate: sulla declaratoria d’inammissibilità, prefigurata nella proposta di definizione anticipata, dispiegano influenza decisiva tanto le innovazioni normative recenti quanto l’intervento chiarificatore di questa Corte, posteriore all’impugnazione;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Roma, 20agosto 2025 Il Consiglie