Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn by applicant under procedural withdrawal rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings. The applicant, Vitello Nunziata, failed to request a decision within forty days after the court proposed a settlement of the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the extinction of the lawsuit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.: If the appellant does not request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 24296-2022, proposto da VITELLO NUNZIATA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NYRANNE MOSHI, DANIELA PALMIERI e IVAN ASSAEL, con domicilio eletto presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 350 del 2022 della Corte d’appello di Milano, depositata il 19 aprile 2022 (RGN 1002/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e provvedendo sulle spese, che possono essere integralmente compensate, in ragione della Numero registro generale 24296/2022 Numero sezionale 724/2025 Numero di raccolta generale 23627/2025 Data pubblicazione 21/08/2025 - 2 - complessità delle questioni controverse, che solo di recente hanno trovato un definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Roma, 20 agosto 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 24296/2022 Numero sezionale 724/2025 Numero di raccolta generale 23627/2025 Data pubblicazione 21/08/2025