Italian Court dismisses appeal for extinction of proceedings and orders appellant to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinct and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs. The appellant challenged a lower court's decision regarding the extinction of the case, arguing against the procedural termination. The court upheld the lower court's ruling, finding no merit in the appeal and enforcing the cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 3 l. 25/2005: The Court declares proceedings extinct when the appeal lacks admissibility or merit, thereby terminating the litigation and imposing costs on the unsuccessful party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
del suddetto decreto, come modificato dall’art. 3 della l. n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione(Cass., sez. VI-V, 31 maggio 2018, n. 13806); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in -3 - Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Roma