Cassation court declares appeal extinct due to plaintiff's withdrawal of claim against INPS.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the INPS extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the claim. Lucia Lodetti had sought access to the INPS guarantee fund for a debt related to the bankruptcy of G.E.S.I.P. s.p.a., but she subsequently submitted an act of renunciation. The court ruled that the proceedings must be terminated under Article 391 of the Code of Civil Procedure because the plaintiff no longer had an interest in continuing the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When a party voluntarily withdraws their claim and demonstrates a lack of interest in the proceedings, the court must declare the process extinct.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18019-2022 proposto da: LODETTI LUCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO VALENZA; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 506/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 482/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. Oggetto Fondo di garanzia Inps rinuncia R.G.N.18019/2022 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 RILEVATO CHE Lucia Lodettiha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermoche aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accoltala sua domanda di accesso al Fondo di garanzia costituito presso l’Inps limitatamente al credito ammesso al passivo del fallimento della società datrice G.E.S.I.P. s.p.a.. Si è costituito l’Inps per resistere al gravame. In vista dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificatoall’INPS.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato atto, da lui sottoscritto, con il quale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio al quale vuole rinunciare ed ha chiesto che le spese siano compensate. Tanto premesso il processo deve essere dichiarato estinto e, ai sensi dell’art. 391 ultimo comma c.p.c. e le spese vanno compensate tenuto conto del recente consolidamento della giurisprudenza sulla materia oggetto del ricorso.
P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Com