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Ordinanza — n. 23618/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinct due to mutual withdrawal of proceedings by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23618/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following a mutual withdrawal of proceedings by both the appellant and the INPS. The appellant formally renounced the appeal, and the INPS accepted this withdrawal while requesting the compensation of litigation costs. Consequently, the court ruled that no further decision on costs was necessary under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When both parties withdraw their claims or appeals, the proceedings are declared extinct without a ruling on costs if the opposing party consents to the withdrawal and cost compensation.

Parole chiave

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mutual withdrawal of proceedings extinction of appeal Civil Procedure Code costs compensation INPS social security cassation appeal litigation expenses sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
L’Inps con atto del 12.3.2025 depositato il successivo 19 marzo ha preso atto della rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione notificatale il 11 marzo 2024, con richiesta di compensazione delle spese di lite ed ha dichiarato di aderirvi ai sensi dell’art.
Art. 391 c.p.c.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
art. 391 c.p
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
art. 390 c.p
L’Inps con atto del 12.3.2025 depositato il successivo 19 marzo ha preso atto della rinuncia ex art. 390 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 2206 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere- Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere - Dott. ANGELO CERULO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28240-2021 proposto da: PISU PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO DESSY; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 288/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE Oggetto R.G.N. 28240/2021 Cron. Rep. Ud. 29/04/2025 Numero registro generale 28240/2021 Numero sezionale 2206/2025 Numero di raccolta generale 23618/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Pasquale Pisu ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari che in riforma della decisione di primo grado lo aveva dichiarato decaduto dal diritto di accedere al Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps. Si è costituito l’Inps per resistere al gravame. In vista dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso cui ha aderito l’INPS.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni RITENUTO CHE Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato atto, da lui sottoscritto, con il quale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio al quale vuole rinunciare ed ha chiesto che le spese siano compensate. L’Inps con atto del 12.3.2025 depositato il successivo 19 marzo ha preso atto della rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione notificatale il 11 marzo 2024, con richiesta di compensazione delle spese di lite ed ha dichiarato di aderirvi ai sensi dell’art. 391, comma quarto, c.p.c. con compensazione delle spese.

Tanto premesso il processo deve essere dichiarato estinto e, ai sensi dell’art. 391 ultimo comma c.p.c. non occorre provvedere sulle spese stante l’adesione prestata dall’Inps. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma il 29 aprile 2025 La Presidente Lucia Esposito Numero registro generale 28240/2021 Numero sezionale 2206/2025 Numero di raccolta generale 23618/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Numero registro generale 28240/2021 Numero sezionale 2206/2025 Numero di raccolta generale 23618/2025 Data pubblicazione 20/08/2025