Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23615/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding social security contributions on a less favorable collective labor agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23615/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected the appeal filed by Costa Assicurazioni against the INPS's decision to collect unpaid social security contributions. The court found that the employer had applied a less favorable collective agreement but maintained a more favorable salary treatment without paying the corresponding contributions, constituting tax evasion. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was correct and the employer's arguments regarding the nature of the payment were inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 nr. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 57 D.Lgs. 546/1992; Art. 1 D.L. 338/1989; Art. 2 comma 25 L. 549/1995; Art. 116 comma 15 lett. a) L. 388/2000: The court dismisses appeals where the employer applied a less favorable collective agreement while maintaining a more favorable salary treatment without paying contributions, as this constitutes tax evasion rather than a compensatory allowance.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions collective labor agreement tax evasion salary treatment Corte di Cassazione contributive liability employer obligations contributo minimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 nr. 4 c.p.c.
Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 112 c.p.c.
Art. 57 del d.lgs. nr. 546 del 1992
Art. 1 del D.L. nr. 338 del 1989
In particolare, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. nr. 338 del 1989 e dell’art.
Art. 2, comma 25, della legge nr. 549 del 1995
338 del 1989 e dell’art. 2, comma 25, della legge nr. 549 del 1995.
Art. 116, comma 15, lett. a) della legge nr. 388 del 2000
13.Con l’ulti m o motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, comma 15, lett.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
art 112 c.p
- è dedotta la nullità dell a sentenz a e del procedimento per omessa pronuncia su un profilo decisivo per il giudizio nonché la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 16689/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS for unpaid social security contributions and fines. The court rejects the claim that reduced civil penalties apply due to interpretative uncertainty. The court holds that civil penalty reduction strictly requires full payment of the disputed contribution. The court emphasizes that the appellant's argument regarding collective agreement applicability was factually unsupported. The decision confirms the lower court's finding of contributory evasion. The ruling upholds the imposition of the full fine amount. The court notes the absence of mitigating crisis conditions. The judgment affirms the necessity of complete payment for penalty mitigation. The decision rejects the appellant's procedural and substantive arguments. The court orders the payment of the unified contribution fee.
Ordinanza — n. 33315/2025 — snciv
Supreme Court dismisses appeal against INPS contribution deductions, upholding strict contribution regularity requirement for tax breaks.
Ordinanza — n. 16453/2023 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal regarding contributory credit calculation and part-time contract registration errors.
Ordinanza — n. 16115/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against social security contributions, ruling employer liability is fixed by collective agreement regardless of voluntary absences.
Ordinanza — n. 5154/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court ruled on contribution evasion and prescription issues.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36577-2019 proposto da: COSTA ASSICURAZIONI S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRA INNOCENTI, BIANCA MARIA INNOCENTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti – Oggetto Previdenza Contributi Minimale R.G.N.36577/2019 Cron. Rep. Ud28/05/2025 avverso la sentenza n. 252/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 27/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. La C orte di Appello d i Genova ha conferma to la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accertato la debenza dei contributi richiesti dall’INPS, con avviso di addebito. 1.1. Per quanto qui più rileva, la C orte di appello ha ritenuto, in primo luogo, che l’avviso di addebito contenesse le informazioni necessarie per comprendere le violazioni contestate. 1.2. Nel merito, ha osservato che la parte datorial e aveva applicato il CCNL Confederale, fino al novembre 2014. Successivamente aveva applicato il contratto sottoscritto da SNAin data 20 novembre 2014. 1.3.

Per il primo periodo, pertanto , non vi era alcuna questione; le minime differenze derivavano da un errore nella quantificazione dell'una tantum prevista da tale CCNL per il periodo di vacanza contrattuale; tale indennità aveva sicuramente natura retributiva in quanto era volta a compensare il mancato adeguamento delle retribuzioni. Sulla differenza non pagata era dovuta la contribuzione. 1.4. Per il periodo successivo , invece , la società aveva applicato il nuovo CCNL meno favorevole; aveva , però, mantenuto il trattamento retributivo di maggior favore con l'erogazione di un super minimo senza, tuttavia , assoggettarlo a contribuzione; in tal modo, aveva posto in essere una condotta di evasione contributiva.

Non era condivisibile la tesi della società secondo cui tale voce (quella del superminimo) costituisse un forfait risarcitorio. In modo evidente, parte datoriale aveva proceduto ad un adeguamento della retribuzione conseguente all'applicazione di un contratto collettivo meno favorevole.

2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso la società in epigrafe, con sei motivi, successivamente illustrati con memoria. Ha resistito l’Inps con controricorso. CONSIDERATO CHE:

3. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c . - è dedotta la nullità dell a sentenz a e del procedimento per omessa pronuncia su un profilo decisivo per il giudizio nonché la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. e dell'art 57 del d.lgs. nr. 546 del 1992. 3.1. Parte ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe deciso sulla base di circostanze di fatto erronee; in particolare, avrebbe affermato la mancata sottoposizione a contribuzione del superminimo mentre il versamento della contribuzione sutale emolumento non era mai stato contestato da parte dell'Inps.

4. Le censure sono inammissibili perché genericamente argomentate, senza il puntuale richiamo agli atti di causa. Come sviluppati, i rilievi non rispettano i criteri di specificità e completezzaprevisti dal codice di rito ( per tutte, v., di recente, Cass. nr. 7344 del 2025) e non consentono , in definitiva, al Collegio di verificarnela fondatezza.

5. Con il secondo motivo , è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un profilo decisivo per il giudizio. In particolare, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. nr. 338 del 1989 e dell’art. 2, comma 25, della legge nr. 549 del 1995. 5.1. Parte ricorrente insiste nel ritenere che ha sempre corrisposto, per effetto di superminimi ed altri monumenti, retribuzioni ben più elevate rispetto a quelle dovute, facendo da ciò derivare l’insussistenza dell’inadempimento contributivo.

6. Anche le censure del secondo motivo vanno disattese. 6.1. E’ sufficiente osservare che l ’ obbligazione contributiva è rapp ortata alla retribuzione imponibile, secondo la regola di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 , convertito con modificazioni inlegge n. 389 del 1989 . I contributi previdenzialivanno perciò calcolati sulla retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore, ove questa sia superiore al minimo stabilito dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La Corte di appello , con affermazioni non efficacemente contrastate,a tanto si è attenuta.

7. Con il terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30, comma 2, D.L. nr. 78 del 2010(conv ertito in legge nr.122 del 2010) nonché nullità dell'avviso di addebito per omessa indicazione di elementi essenziali.Parte ricorrente assume che l’unico termine decadenziale da rispettare era quello di quaranta giorni.

8. Fuori centro sono le censure del terzo motivo . 8.1. La Corte di appello non ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Si è limitata ad osservare, quanto ai profili formali, che l’avviso di addebito conteneva i riferimenti necessari a chiarire le ragioni della pretesa e che, in ogni caso, il giudice -in quanto giudice del rapporto controverso e non dell’atto- doveva comunque valutare nel merito la sussistenza o meno del diritto ai contributi.

9. Con il quarto motivo , è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma quarto, del D.Lgs. nr. 124del 2004 nonché nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito per omessa indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevanti. 10.Il quarto motivo è inammissibile . 10.1. Si è già chiarito che, per la Corte di appello, l'avviso di addebito conteneva informazioni idonee a chiarire le ragioni della pretesa.A tacer d’altro, le censure che contestano queste affermazioni sono carenti di autosufficienza: non è neppure trascritto, nel corpo del ricorso per cassazione, l’avviso di cui si contesta l’idoneità a palesare i termini della richiesta. 11.Con il quinto motivo è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia su un profilo di doglianza.

È de nunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. nr. 338 del 1989 nonché dell'art. 2, comma 25, della legge nr. 549 del 1995. La Corte di appello avrebbe totalmente omesso qualsivoglia valutazione e decisione in ordine al motivo principale di opposizione che verteva sull'applicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro invocato dall'Inps e posto a fondamento del verbale di accertamento. 12.Il quinto motivo non si confronta con il decisum. Esso non coglie il reale portato della decisione impugnata. 12.1. La sentenza ha giudicato la questione del CCNL maggiormente rappresentativo assorbita dalle altre argomentazioni in base alle aveva ritenuto , comunque , accertatala corr esponsione del trattament o retributiv o dovut o.

Ha, in definitiva, giudicato non necessaria la pronuncia in ordine al CCNL applicabile, in ragione della verifica, a monte, dell’adempimento dell’obbligazione retributiva. 12.2. Le censure , come sviluppate, sono inammissibili . Parte ricorrente avrebbe dovuto, eventualmente, impugnare la correttezza della valutazione di assorbimento, ciò che non è invece accaduto. 13.Con l’ulti m o motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, comma 15, lett.

a) della legge nr. 388 del 2000 ed il diritto alla riduzione delle sanzioni in misura pari agli interessi legali, con riferimento alle differenze contributive dovute per l’una tantum. 14.Il motivo è infondato. L ’attenuazione del carico sanzionatorio nei termini richiesti postula, infatti, la sussistenza di una situazione di incertezza interpretativa, in relazione alla normativa di riferimento, di parti co lare rilevanza , o vvero la ricorrenza disituazioni di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica. 14.1.

Nessuna delle condizioni esposte ricorre nel caso di specie, ove l’inadempimento contributivo è scaturito da errori contabili e, dunque, di altra natura. 14.2. Sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice di merito, la pronuncia è corretta ed il motivo va perciò respinto. 15.Per quanto innanzi, il ricorso va complessivamente rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell