Cassation court dismisses appeal against appellate court's revocation of injunctions regarding unpaid vacation pay and solidary liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Buffoni's appeal against the Genoa Court of Appeal's decision to revoke default judgments. The appellate court found Buffoni, as top management, liable for a six-year cash shortage due to a lack of oversight over payroll mechanisms, despite the direct responsible party's alleged incapacity. The court held that solidary liability under Article 2055 of the Civil Code applies when multiple persons are responsible for a single harmful fact, regardless of whether their conduct is autonomous or contractual, and explicitly denied the appellant any right of recourse against the primary debtor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2055 c.c.; Art. 1243 c.c. co. 1: Solidary liability exists when a single harmful fact is imputable to multiple persons, even if their conduct is autonomous and distinct titles of responsibility apply, precluding the creditor from seeking recourse against one co-obligant before exhausting claims against others.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22826-2021 proposto da: BUFFONI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LALLI; -ricorrente - contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE ROMA; -controricorrente – nonché contro NAUSICAA S.P.A. (già APUAFARMA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA DOMENICO PETRACCA, RICCARDO DIAMANTI, LAURA MARCHIO'; -controricorrente – Oggetto R.G.N.22826/2021 Cron.
Rep. Ud04/06/2025 nonché contro TROMBETTI GIUSEPPE PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO CAVERI, MAURIZIO CORAIN, -controricorrente – nonché contro ARRIGHI PASCAL, LAUDANNA CLAUDIA, PICCIOLI GIUSEPPE, VENTURINI DANIELA, BRIZZI GIUSEPPE, AXA ASSICURAZIONI S.P.A., ARCH INSURANCE COMPANY LTD, LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 136/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/06/2021 R.G.N. 27/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Genova, in riforma della decisione del tribunale, aveva revocato i decreti ingiuntivi emessi in favore di Buffoni Francesco ed opposti dalla società Nausicaa spa, relativi ai crediti asseritamente maturati dal Buffoni, per ferie e permessi non goduti (decreto ingiuntivo n.350/2016) e per spettanze di fine rapporto (decreto ing. 376/2016). La corte di merito aveva valutato che, quanto alle ferie ed ai permessi non era risultata provata dal Buffoni l’impossibilità di fruirne, attesa la sua posizione apicale (direttore generale) non richiedente autorizzazioni ed attese le dichiarazioni dei testi escussi, tutte attestanti la scarsa presenza in azienda del Buffoni.
La corte, dunque, escludeva che fossero dovute al Buffoni le indennità relative a ferie e permessi. Con riguardo alle somme offerte in compensazione del credito residuo vantato dal Buffoni ed escluse dal tribunale che non aveva ritenuto possibile detta compensazione, la corte valutava che quanto agli ammanchi di cassa per la gestione dei servizi cimiteriali, oltre alla responsabilità per culpa in vigilando accertata dalla sentenza della Corte dei conti ( che aveva in via principale ritenuto responsabile il dipendente Biagioni), il Buffoni fosse responsabile in ragione del mancato controllo sui meccanismi distrattivi verificatisi da molti anni.
Tale accertamento era svolto dal giudice d’appello attraverso escussione dei testi e confronto delle circostanze, così emerse, con le mansioni attribuite al Buffoni. La corte, accertata pertanto la ammissibilità della compensazione,revocava i decreti ingiuntivi. Avverso detta decisione proponeva ricorso Francesco Buffoni cui resisteva con controricorso Nausicaa spa (quale incorporante della originaria Apuafarma spa), Generali Italia spa (assicuratore della responsabilità civile del chiamato in causa Giuseppe Piccioli) e Giuseppe Paolo Trombetti (chiamato in causa nella qualità di direttore generale), i quali concludevano per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co.1 nn. 4 e 5 c.p.c.) La censura mira a sottolineare l’errata e contraddittoria valutazione circa la compensazione delle somme, come disposta dalla corte di merito, attesa la responsabilità solo sussidiaria della parte ricorrente, chiamato a rispondere previa escussione del Biagioni, cui erano direttamente addebitabiligli ammanchi. Tale circostanza determinava la assenza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità, tali da consentire ogni possibilità di compensazione. 2)-Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art.2729 c.c. e 115 c.p.c. allorchè la corte ha presunto sussistere l’incapienza del diretto responsabile Biagioni, in assenza di prove di tale circostanza. 3)-Con ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., co.1 per la violazione dei principi in tema di compensazione.
Le censure possono essere valutate insieme. La corte d’appello, con giudizio di merito insindacabile in questa sede di legittimità, ha valutato sussistere una responsabilità solidale tra il Biagioni e il Buffoni, essendo a quest’ultimo addebitabile una culpa in vigilando. Invero, dalle testimonianze rese ha tratto le conclusioni che “l’effettuazione di un controllo anche solo a campione, sulle modalità di gestione della cassa del servizio cimiteri,-tramite il semplice raffronto dei dati contabili e dati amministrativi, registrati nel sistema informatico, - avrebbe consentito al Buffoni di individuare tempestivamente le cause delle discrepanze e identificare il meccanismo distrattivo posto in essere dall’impiegato, evitando il formarsi di un notevole ammanco ai danni della società nell’arco di oltre sei anni”( pg.21 sentenza).
La responsabilità accertata è dunque propria del preposto alla vigilanza, non sovrapponibile a quella del Biagioni, diretto responsabile dell’ammanco. A riguardo questa Corte ha chiarito che per la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass.n. 1070/2019;
Cass 22164/2019; Cass 16755/2024). E neppure è prospettabile un beneficium excussionis, a favore dell’odierno ricorrente, in mancanza di una specifica pattuizione e trattandosi di un’obbligazione solidale non sussidiaria né eventuale. L’accertamento in questione sulla responsabilità solidale così intesa, rimesso al giudice del merito, e la portata dei principi richiamati, deve dunque far ritenere infondate le doglianze proposte. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese, nei confronti di tutti i controricorrenti, seguono il principio della soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di ciascun controricorrente costituito, liquidate, per ciascuno in E 3.500,00, per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificat