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Ordinanza — n. 23604/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows correction of material error naming wrong court in cassation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23604/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed a request to correct a material error in a previous order. The original decision mistakenly identified the Rome Tribunal as the referring court instead of the Tivoli Tribunal. The court ruled that this clerical mistake was merely inattentive and thus amendable under the specific statutory provision for correcting material errors.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The court may correct material errors resulting from mere inattention in its own orders, provided the error does not affect the substance of the decision.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy mere inattention standard cassation order amendment procedural rectification revisione della rendita d'invalidità impugnabilità della decisione di rinvio istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
27/05/2025 Numero registro generale 15004/2021 Numero sezionale 2692/2025 Numero di raccolta generale 23604/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Rilevato che: Proietti Santa ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n.
art. 391 bis c.p
27/05/2025 Numero registro generale 15004/2021 Numero sezionale 2692/2025 Numero di raccolta generale 23604/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Rilevato che: Proietti Santa ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. un. 9438 del 2002
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass.
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
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Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 2692 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere - Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere - Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CERULO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15004-2021 proposto da: PROIETTI SANTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ESTER FERRARI MORANDI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; - resistente con mandato - per la correzione dell'ordinanza n. 30552/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 27/11/2024 R.G.N. 15004/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 15004/21 Oggetto R.G.N. 15004/2021 Cron. Rep. Ud. 27/05/2025 Numero registro generale 15004/2021 Numero sezionale 2692/2025 Numero di raccolta generale 23604/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Rilevato che: Proietti Santa ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 30552/24 emessa il 27.6.24 e pubblicata il 27.11.24, con cui questa Corte, ha accolto il ricorso proposto da quest’ultima, nei confronti dell’Inps e rinviato la causa al giudice a quo per un nuovo esame della controversia, in base ai principi enunciati nella stessa ordinanza.

La Corte ha tuttavia, sia in motivazione che nel dispositivo della sentenza, indicato quale Giudice del rinvio, il tribunale di Roma, in luogo del tribunale di Tivoli. Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M Dispone che nell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 30552/2024 in particolare sia in motivazione (alla pagina 3 ultimo rigo) che nel dispositivo (alla pagina 4), sia corretta l’indicazione di “Tribunale di Roma” che deve leggersi ed intendersi “Tribunale di Tivoli” (per quanto riguarda la pagina 3 ultimo rigo) e “Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato” (per quanto riguarda la pagina 4). Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.25.

Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Numero registro generale 15004/2021 Numero sezionale 2692/2025 Numero di raccolta generale 23604/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Numero registro generale 15004/2021 Numero sezionale 2692/2025 Numero di raccolta generale 23604/2025 Data pubblicazione 20/08/2025