Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the debtor's adherence to a simplified debt settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Di Bari Mario, had adhered to a simplified debt settlement agreement (rottamazione quater) while the case was pending. Although the agreement required a commitment to abandon the lawsuit, the Court found that the actual extinction of the proceedings was not yet perfected without the debtor's full payment and the creditor's acceptance. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked interest and was therefore inadmissible under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2002; Art. 391 c.p.c.: The adherence to a simplified debt settlement agreement with a commitment to abandon pending litigation renders the cassation appeal inadmissible due to the lack of interest, as the extinction of the proceedings is not yet legally perfected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20303-2020 proposto da: DI BARI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO ANTONIO DIBARI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2184/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 108/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 20303/20 Rilevato che: Oggetto R.G.N.20303/2020 Cron. Rep. Ud.27/05/2025 Con sentenza del giorno 17.12.2019 n. 2184, la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva accolto l’opposizione proposta da Di Bari Mario avverso l’ingiunzione di pagamento, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 17.346,59 a titolo di contributi per Gestione Agricola –lavoratori autonomi ed associati, riferita alla posizione dell’impresa agricola di Di Bari Mario e al periodo da gennaio 2011 a dicembre 2014.
Il tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo sussistenti adeguati elementi probatori per escludere che Di Bari Mario avesse svolto, nel periodo contestato, prevalente attività agricola, in quanto impiegato a tempo pieno alle dipendenze di un Consorzio di guardie campestri; ciò, in quanto era emerso in sede ispettiva che la ditta era condotta dal figlio Di Bari Francesco e non da Di Bari Mario personalmente, con conseguente insussistenza dell’obbligo di iscrizione e contributivo. La Corte d’appello a sostegno degli assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto che la pretesa impositiva rivolta a Di Bari Mario era giustificata dalla veste di titolare dell’impresa commerciale e, in quanto tale, tenuto al pagamento dei contributi per i familiari coadiutori assicurati, quale il Figlio Di Bari Francesco, che conduceva effettivamente l’azienda, come da quest’ultimo confermato in sede ispettiva: pertanto, la circostanza che Di Bari Mario non si occupasse direttamente della coltivazione dei fondi, in quanto impiegato alle dipendenze di terzi, di per sé non significava che non si fosse dedicato indirettamente all’azienda, tramite il familiare coadiuvante all’attività agricola, come riferito dallo stesso ricorrente (oltre che dal figlio), circostanza che giustificava l’imposizione contributiva a favore del familiare coadiuvante.
Avverso tale sentenza, Bari Mario ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 1047/57 e della circolare Inps n. 78/13, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto Di Bari Mario soggetto alla pretesa contributiva dell’Inps, quando lo stesso aveva svolto attività di lavoratore subordinato a tempo pieno presso terzi.
Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 10 della legge n. 613/66, perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che l’atto impositivo aveva come destinatario Di Bari Mario senza alcun riferimento alla posizione di Di Bari Francesco, figlio coadiutore del ricorrente ma non presente nell’odierno giudizio e non destinatario della cartella di pagamento. In via preliminare e dirimente, va rilevato che nelle more del presente giudizio, il ricorrente ha aderito con riferimento all’intimazione di pagamento di cui all’avviso di addebito per cui è causa, alla definizione agevolata dei crediti di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2002 (cd. rottamazione quater), come da documentazione allegata al fascicolo telematico (cfr. doc. 2).
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, exart. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018).
Che a tale soluzione non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 cit. l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati", ciò che nel caso di specie non risulta (cfr. fascicolo telematico) né risulta l’accettazione dell’Inps (cfr. sempre, fascicolo telematico).
Poiché non risulta compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo comma 236 cit., secondo il quale "nelle more del pagamento delle somme dovute (i processi) sono sospesi dal giudice", deve piuttosto rilevarsi che l'avvenuta adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, ciò che comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass.S.U. n. 28182 del 2020). La mancata costituzione da parte dell’Inps, esonera inoltre, il Collegio dal provvedere sulle spese.
Sulla base della disposizione di cui alD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i