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Decreto — n. 23598/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn; claimant failed to request decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 23598/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the forty-day deadline following the proposal of settlement. The appellant, Nunziata Ciro, had not exercised the right to demand a ruling after the court communicated the settlement offer under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal of settlement results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal proposal of settlement statutory deadline extinction of proceedings litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
1321 del 2024 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 27 marzo 2024 (RG 1497/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); laparte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
1321 del 2024 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 27 marzo 2024 (RG 1497/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676
civ., norma di diritto singolare, come questa Corte ha chiarito, ribadendone l’applicabilità ai soli casi in cui la prestazione previdenziale è oggetto diretto del giudizio (Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676);

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 21206-2024, proposto da NUNZIATA CIRO, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato ANTONIO ROMANO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente CALIANO LUCIA intimata Avverso la sentenza n. 1321 del 2024 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 27 marzo 2024 (RG 1497/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); laparte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e provvedendo sulle spese, che devono essere poste a carico del ricorrente e si liquidano a favore della parte controricorrente nella misura indicata in dispositivo: nel caso di specie, in cui si richiede l’accertamento del rapporto di lavoro agricolo, non opera l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., norma di diritto singolare, come questa Corte ha chiarito, ribadendone l’applicabilità ai soli casi in cui la prestazione previdenziale è oggetto diretto del giudizio (Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676);

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Roma, 19 agosto2025 Il Consig