Italian Supreme Court dismisses INPS appeal due to procedural waiver by the plaintiff party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by INPS against a Milan appellate court decision extinguished. The plaintiff had previously proposed a settlement agreement, which was communicated to the defense, but failed to request a formal ruling within the statutory forty-day period. Consequently, the court ruled that the plaintiff had effectively waived the right to a decision, leading to the dismissal of the proceedings and the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a party proposes a settlement and fails to request a decision within the prescribed time limit, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 25566-2024, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro CORTI GIOVANNI LUCA, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato CARLO VALSECCHI, con domicilio eletto in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocata GIOVANNA MARTINO controricorrente Avverso la sentenza n. 504 del 2024 della Corte d’appello di Milano, depositata il 15 aprile 2022 (RG 230/2024), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e provvedendo sulle spese, che Numero registro generale 25566/2024 Numero sezionale 721/2025 Numero di raccolta generale 23597/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 - 2 - possono essere integralmente compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni dibattute; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.
Roma, 19 agosto 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 25566/2024 Numero sezionale 721/2025 Numero di raccolta generale 23597/2025 Data pubblicazione 20/08/2025