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Ordinanza — n. 23587/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, ruling administrative appeal deadline starts from last day of online list publication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23587/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had declared the claim time-barred based on an incorrect calculation of the administrative appeal deadline. The appellant argued that the thirty-day period for filing the administrative appeal should run from the last day of online publication of the agricultural worker lists, a point supported by the cited circular. The court agreed, establishing that the final day of telematic publication, not the first, must serve as the starting point to ensure the right of defense is respected.

Regesto Legislator

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Art. 12 R.D. nr. 1949 del 1940; Art. 11 D.lgs nr. 375 del 1993: The deadline for filing an administrative appeal against the removal from agricultural worker lists commences from the last day of telematic publication on the INPS website, not the first day.

Parole chiave

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agricultural worker lists administrative appeal deadline telematic publication right of defense time bar calculation INPS website Cassation quashing atto tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 12 R.D. nr. 1949 del 1940
375del 1993 e dell’art. 12 R.D.
Art. 11 D.lgs nr. 375 del 1993
Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.lgs nr.
Art. 12 bis del R.D. nr. 1949 del 1940
375del 1993 e dell’art. 12 R.D.
Art. 38 comma 7 del d.l. n. 98 del 2011
, introdotto dall’art. 38 , comma 7 , del d.l.
Legge n. 111 del 2011
dalla legge n. 111 del 2011, rinvia, quanto alle modalità di pubblicazione telematica degli elenchi medesimi, alle specifiche tecniche stabilite dall'INPS.
Circolare nr. 82 del 14 giugno 2012
Pertanto, viene in rilievo, ratione temporis, la circolare nr. 82 del 14 giugno 2012 (Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 37974 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8613-2022 proposto da: VISCIGLIO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANVITO BRUNO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 432/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 356/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Pubblicazione telematica elenchi lavoratori agricoli Dies a quodel calcolo dei termini di decadenza R.G.N.8613/2022 Cron. Rep. Ud.27/05/2025 RILEVATO CHE:

1. La C orte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto - ha confermato la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato la decadenza dalla domanda volta all’accertamento del diritto a mantenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. 1.1. L a Corte territoriale ha calcolato il termine di decadenza a decorrere dalla data di pubblicazione del disconoscimento,sul sito internet Inps , de l 13 dicembre 2012. In particolare, ha ritenuto che il12 gennaio 2013 fosse decorso il termine per la presentazione del ricorso amministrativo , con la conseguenza che, divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione, da tale momento andava conteggiato il termine di 120 giorni di cui all’art. 22 del DL nr. 7 del 1970; lo stesso, pertanto, era decorso al momentodella domanda giudiziale del 7 agosto 2013, con ogni conseguenza in termini di maturata decadenza dell’azione. 1.2.

Per la Corte di appello , era, invece, inesatto il calcolo suggerito dal ricorrentein base al quale il termine decadenziale doveva computarsi dall’ ultimo giorno d i pubblicazione degli elenchi.

2. Avverso la pronuncia, ha proposto ricorso la parte in epigrafe, con due motiv i , successivamente illustrat i con memoria. L’Inps ha depositato procura speciale , rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso. CONSIDERATO CHE:

3. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.lgs nr. 375del 1993 e dell’art. 12 R.D. nr. 1949del 1940. Parte ricorrente assume l’erroneo calcolo del termine di decadenza. In particolare, osserva che gli elenchi in oggetto erano stati pubblicati dal 13.12.2012 al 27.12.2012. Il termine per la proposizione del ricorso amministrativo (trenta giorni) doveva calcolarsi dall’ultimo giorno di pubblicazione degli stessi: nella specie, era dunque rispettato poiché presentato il 14 gennaio 2013. Di conseguenza, l’ulteriore termine di 120 giorni doveva essere computato dalla scadenza del 90° giorno (termine assegnato in via teorica alla Commissione per pronunciarsi) successivo al deposito del ricorso amministrativo e, quindi, dal 15.4.2013 (poiché il 14 aprile 2013 cadeva di domenica).

Il ricorso giudiziario del 7 agosto 2013 era, in conclusione, tempestivo. Ripercorse le circostanze di fatto, il ricorre n te richiama anche l’art. 12 del R.D. 1949 del 1940 nella parte in cui stabilisce la durata « per quindici giorni » della pubblicazione degli elenchi principali e suppletivi ed espressamente prevede che il ricorso «contro la iscrizione o la non iscrizione nell'elenco» deve essere presentato nel termine di trenta giorni «dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi […]».

4. Il motivo è fondato. Rinviandoalle compiute argomentazioni di Cass. nr. 37974 del 2022 per ciò che riguarda le modalità di notifica dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti in agricoltura e di cancellazione dai relativi elenchi, osserva la Corte come sia indubbio che il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione debba fissarsi all’ultimo giorno di pubblicazione telematica, da parte dell'INPS nel proprio sito internet, degli elenchi nominativi. A tale riguardo, si osserva che l’art. 12 bis del R.D. cit. , introdotto dall’art. 38 , comma 7 , del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011, rinvia, quanto alle modalità di pubblicazione telematica degli elenchi medesimi, alle specifiche tecniche stabilite dall'INPS.

Pertanto, viene in rilievo, ratione temporis, la circolare nr. 82 del 14 giugno 2012 (Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale. Articolo 38, commi 6 e 7: pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura) che, per quanto qui diinteresse, stabilisce che gli elenchi di variazione, pubblicati sul sito internet dell'Istituto, nella sezione «Avvisi e Concorsi», sotto la voce « Avvisi » , «rimarranno in pubblicazione per quindici giorni consecutivi». Come correttamente osserva anche il ricorrente nella memoria illustrativa, la diversità , nel tempo, delle modalità di notificazione delle variazioni (con pubblicazione sul sito Internet piuttosto che presso gli uffici comunali) non muta il regime generale secondo cui rileva, ai fini del calcolo dei termini, l’ultimo giorno della pubblicazione mentre giammai potrebbe esserlo il primo, pena l’evidente violazione del diritto di difesa.

In modo erroneo, dunque, la pronuncia di merito ha calcolato i termini di decadenza dall’azione giudiziaria. La Corte di appello avrebbe dovuto, in primo luogo, accertare la durata di pubblicazione sul sito internet dell’INPS degli elenchi nominativi e, quindi, fissare il dies a quo - per verificare la tempestività del ricorso amministrativo e, a seguire, della domanda giudiziaria – dall’ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi medesimi.

1. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al primo motivo mentre la trattazione del secondo motivo resta assorbita;la causa va rinviata alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esamein base ai principi tracciati. Al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le sp