Court allows worker's appeal for salary differences during illegal demotion, ruling pay cannot be reduced by employer's abuse of discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Roberto Greco's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding salary differences and demotion. Greco argued that his superior qualification, acquired through the very judgment, entitled him to higher pay during the period of illegal demotion, whereas the lower court only compensated for the loss of the lower-level salary. The court held that the guarantee of non-reducibility of remuneration cannot be violated when inferior assignments result from an illegal exercise of the employer's right to vary duties, thus ordering the lower sentence to be quashed and the case remanded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2103 c.c.; The guarantee of the non-reducibility of remuneration cannot be violated when the assignment of inferior duties is the result of an illegal exercise of the employer's right to vary duties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6994/2024 R.G. proposto da GRECO ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio, 58, presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO (CSSBRN39S11F205F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVAGNI MICHELANGELO (SLVMHL70A15H501V), BOMBOI SAVINA (BMBSVN64B44H501B) -ricorrente- contro TELECOM ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MARCO (MRZMRC72E26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE FEO DOMENICO (DFEDNC62E04A662D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3044/2023 depositata il 12/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 12.9.23 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 10.5.21 del tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto in favore del lavoratore in epigrafe mansioni superiori relative al quinto livello dal 2011 al 2017, quindi il diritto all’inquadramento relativo dal 2012, e aveva condannato il datore al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione (quindi dal 2013 al 2017), dichiarando illegittimo il trasferimento ad altra unità e l’assegnazione di mansioni operate dalla fine 2017 in poi, e condannando quindi al risarcimento del danno alla professionalità nella misura del 40% della retribuzione in riferimento al periodo da ultimo indicato.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto il diritto alle differenze retributive limitato al 2017, liquidando per il periodo successivo solo il danno da demansionamento ragguagliandolo alla retribuzione effettivamente percepita (quindi quella del livello inferiore, oggetto del demansionamento che la stessa sentenza ravvisa). Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per unico motivo, cui resiste il datore con controricorso; le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo deduce violazione dell’articolo 2103 c.c. per avere escluso il mantenimento della retribuzione superiore spettante nel periodo di demansionamento. Il motivo è fondato perché il lavoratore ha acquisito la qualifica superiore per effetto proprio della stessa pronuncia e perciò il danno va liquidato con riferimento alla retribuzione relativa (e non invece come fatto dalla corte d’appello a quella inferiore corrispondente alle mansioni assegnate, peraltro oggetto di censura proprio per l’intervenuto demansionamento). Invero, la garanzia di irriducibilità della retribuzione non può venir meno nel caso in cui l’assegnazione a mansioni inferiori sia frutto, come accertato nel caso di specie, di un illegittimo esercizio dello jus variandi.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta all’indicato principio, deve essere cassata e la causa rinviata alla stessa corte d’appello per un nuovo esame ed anche per il regolamento delle spese del presente procedimento. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per il regolamento delle spese del presente pro