Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs and additional uniform contribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Trenitalia extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the opposing workers resisted the withdrawal, the court ruled that the procedural act of withdrawal alone necessitated the termination of the proceedings under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the withdrawing appellant to bear the litigation costs and the additional uniform contribution typically associated with losing a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's non-adhesion, while the withdrawing party remains liable for all litigation costs and the additional uniform contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: AULA 'A' 2819 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere- Dott. FABRIZIO AMENDOLA -Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2441-2024 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro RISOLO RAFFAELE, RETTANI ILEANA CATERINA, ROTIROTI DOMENICO, RINALDI DOMENICO GIOVANNI, RIZIO FABRIZIO, RIZZA VALERIA, RITONDALE MARIA MICHELA, RONCHI ALESSANDRO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati LORENZO FRANCESCHINIS, ANDREA BORDONE; - controricorrenti – Oggetto Rinuncia R.G.N.2441/2024 Cron.
Rep. Ud 04/06/2025 Numero registro generale 2441/2024 Numero sezionale 2819/2025 Numero di raccolta generale 23575/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 avverso la sentenza n. 544/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/07/2023 R.G.N. 898/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe, dipendenti di Trenitalia Spa;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; hanno resistito con controricorso gli intimati;
3. la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione;
4. la società ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;
5. successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale i controricorrenti hanno dichiarato di non aderire; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 2441/2024 Numero sezionale 2819/2025 Numero di raccolta generale 23575/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 2. in mancanza di adesione alla rinuncia dei controricorrenti, ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte ricorrente che vi ha dato causa, liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avvocati Franceschinis e Bordone che si sono dichiarati antistatari;
3. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 giugno 2025. La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 2441/2024 Numero sezionale 2819/2025 Numero di raccolta generale 23575/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Numero registro generale 2441/2024 Numero sezionale 2819/2025 Numero di raccolta generale 23575/2025 Data pubblicazione 20/08/2025