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Ordinanza — n. 23574/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs and additional uniform contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23574/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the lower court had ruled in favor of the Trenitalia employees, the appellant voluntarily abandoned the litigation under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs and the additional uniform contribution typically required for losing parties, noting that this specific fee does not apply to voluntary withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, but the withdrawing party remains liable for litigation costs and the additional uniform contribution unless the withdrawal is deemed an exception to the rule.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal litigation costs allocation additional uniform contribution Code of Civil Procedure extinguishment of proceedings rinuncia a pretese di salario disdetta per rappresaglia abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale i controricorrenti hanno dichiarato di non aderire; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.
Art. 391 c.p.c.
deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 24698/2023 Numero sezionale 2818/2025 Numero di raccolta generale 23574/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 2.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione;
art. 390 c.p
successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale i controricorrenti hanno dichiarato di non aderire; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.
art. 391 c.p
deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 24698/2023 Numero sezionale 2818/2025 Numero di raccolta generale 23574/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 2.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

PDFBox: AULA 'A' 2818 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere- Dott. FABRIZIO AMENDOLA -Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24698-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro NEGRI MAURA, ROBUSTELLI STEFANO, ROMEO SERENA, RUOTOLO ALESSANDRO, SANTHA GABRIELLA, SARDO VISCUGLIA SALVATORE, ZORRI WILLIAM, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati LORENZO FRANCESCHINIS, ANDREA BORDONE; - controricorrenti – Oggetto Rinuncia R.G.N.24698/2023 Cron.

Rep. Ud 04/06/2025 Numero registro generale 24698/2023 Numero sezionale 2818/2025 Numero di raccolta generale 23574/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 avverso la sentenza n. 449/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2023 R.G.N. 147/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe, dipendenti di Trenitalia Spa;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; hanno resistito con controricorso gli intimati;

3. la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione;

4. la società ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;

5. successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale i controricorrenti hanno dichiarato di non aderire; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 24698/2023 Numero sezionale 2818/2025 Numero di raccolta generale 23574/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 2. in mancanza di adesione alla rinuncia dei controricorrenti, ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte ricorrente che vi ha dato causa, liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avvocati Franceschinis e Bordone che si sono dichiarati antistatari;

3. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.800,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 giugno 2025. La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 24698/2023 Numero sezionale 2818/2025 Numero di raccolta generale 23574/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Numero registro generale 24698/2023 Numero sezionale 2818/2025 Numero di raccolta generale 23574/2025 Data pubblicazione 20/08/2025