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Ordinanza — n. 23560/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, declaring process extinguished without costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23560/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following a formal withdrawal of the cassation appeal by the employer. While the lower courts had awarded workers' rights to continued employment and solidary wage payments, the employer voluntarily abandoned the appeal. Consequently, the court ruled that no further procedural costs should be assigned to either party.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: When a party withdraws their appeal, the process is extinguished without the need to allocate costs, as the withdrawal constitutes a definitive termination of the litigation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process cassation procedure allocation of costs voluntary abandonment labor dispute solidary liability pagamento continuato del salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
non ha svolto attività difensiva; cheil collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 comma quarto c.p.c.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/2015

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9289-2024 proposto da: DOVIZIA S.R.L. (già DIESSE IPER S.R.L. in liquidazione), FORTY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato GIORGIO TREGLIA; -ricorrenti - contro PIETRA MARIA MICHELA, BIANCHI SONIA, BIASINI FRANCESCA, FONTANA LUCIA, LIVIA GIUSEPPE, MURTINU SARA, TAOUFIK EL BACHIR, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE BERSANI; -controricorrenti – nonché contro MARGHERITA DISTRIBUZIONE S.P.A.; -intimata - Oggetto Trasferimento azienda R.G.N.9289/2024 Cron.

Rep. Ud20/05/2025 avverso la sentenza n. 152/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2023 R.G.N. 757/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 152/2023, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lodi che aveva accolto le domande proposte dai lavoratori in epigrafe indicati, nei confronti di Margherita Distribuzione S.p.a., Forty S.r.l. e Diesse Iper S.r.l. dirette ad ottenere il riconoscimento del loro diritto alla prosecuzione dei rapporti lavorativi alle dipendenze di Forty S.r.l. dal 3.9.2020, alle dipendenze di Diesse Iper S.r.l. a decorrere dal 7.10.2020 e infine nuovamente alle dipendenze di Forty S.r.l. a decorrere dall’1.11.2021, con il loro inserimento nell’attività lavorativa espletata presso il punto vendita ubicato a San Rocco al Porto e con la condanna delle aziende convenute in solido al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, delle retribuzioni maturate dal 3.9.2020 fino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, da quantificarsi in separato giudizio, nella misura mensile, per ciascun ricorrente, indicata in dispositivo; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Forty S.r.l., in proprio e nell’interesse di Doviza S.r.l., quest’ultima nella sua qualità di socia unica per Diesse Iper S.r.l. in liquidazione affidato a due motivi; che gli intimati lavoratori hanno resistito con controricorso mentre Margherita Distribuzione S.p.a. non ha svolto attività difensiva; cheil collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse di parte ricorrente, con relativa accettazione per i controricorrenti; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che, in relazione al presente giudizio, alcun rilievo processuale e sostanziale riveste la posizione di Margherita Distribuzione S.p.a., non essendo stata avanzata alcuna specifica domanda, nel ricorso per cassazione, dalle odierne ricorrenti direttamente neiconfronti di questa e non avendo essa svolto alcuna attività difensiva in sede di legittimità; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudiz