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Ordinanza — n. 23509/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished per art. 391 c.p.c. upon client's voluntary renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23509/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was extinguished because the client formally withdrew the request before the oral hearing. Although the case involved complex issues regarding pension rights and corporate succession under EU law, the court ruled that the procedural act of withdrawal terminated the proceedings. Consequently, the judgment declared the case closed and allocated costs based on the specific complexity of the underlying legal questions.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of cassation appeal extinguishes the proceedings, preventing the court from examining the merits of the alleged violation of law.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings art. 390 c.p.c. art. 391 c.p.c. voluntary renunciation costs allocation procedural termination finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.
Art. 390 cod. proc. civ.
2.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. 3.– Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità , in applicazione dell’art.
Art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
3.– Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità , in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
5.– La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez.
Art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato.
Direttiva 2001/23/CE
3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.
Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.
art. 2112 cod. civ
Deroga all’art. 2112 cod. civ.
art. 390 cod. proc. civ
2.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ
4.–Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064
e, da ultimo,ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, che ha scrutinato tematiche sovrapponibili.
Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343
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Testo completo

sul ricorso 18096-2022 proposto da DI LORENZO FELICE, rappresentat o e difes o , in virtù di procura conferita in calce al ricorso , dall’avvocato MASSIMILIANO VALENZA , con domicilio elettopresso lo studio dell’avvocata MARIA SAIA – ricorren te – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (IN PS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – controricorrente – BALDI ANTONIA, GRIFFO GIANFRANCO – intimati – R.G.N.18096/2022 Cron.

Rep. C.C. 29/4/2025 giurisdizione Fondo di garanzia e TFR. Cessione d’azienda. Deroga all’art. 2112 cod. civ. -2 - per la cassazione della sentenza n. 516 del 20 22 del la CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 17 maggio 20 22 (R.G.N. 295/2021). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 29 aprile2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.– Il signor Felice Di Lorenzo ricorre per cassazione contro la sentenza n. 516 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo e depositata il 17 maggio 2022, che ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda dei signori Felice Di Lorenzo, Antonia Baldi e GianfrancoGriffo, volta a ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con GE.S.I.P. s.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con la società Reset, cessionaria del ramo d’azienda. Difetta, dunque,un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del Fondo, in quanto non è stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo.

Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato. 2.–L’INPS replica con controricorso . 3.–I signori Antonia Baldi e Gian franco Griffo non hanno svolto attività difensiva. -3 - 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bise 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001. 2.– È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. 3.– Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità , in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. 4.–Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo,ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, che ha scrutinato tematiche sovrapponibili. 5.– La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez.

I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto). P.Q.M La Cortedichiara estinto il giudizio di cassazion e; compensa le spese. -4 - Così deciso in Roma, nell