Cassation court dismisses appeal against Inps contribution order for public gas company under direct mandate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Azienda Municipale Gas S.p.A. against a second-instance judgment upholding an Inps contribution order. The company argued that public ownership exempted it from the mandatory supplementary pension fund scheme, while Inps contended the legal obligation applies regardless of capital structure. The court ruled that the statutory requirement applies to all private legal entities, including wholly public companies operating under direct mandate, as the decisive factor is the civil law vehicle used rather than the nature of capital ownership.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 l. n. 1084/71; Art. 112 c.p.c.: The mandatory supplementary pension fund regime applies to private legal entities operating under direct mandate, regardless of whether the capital is wholly public or private.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35576-2019 proposto da: AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO PANDOLFO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti– nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (già EQUITALIA S.P.A.), A.M.GAS S.R.L.; -intimate - Oggetto Fondo integrativo R.G.N.35576/2019 Cron.
Rep. Ud11/06/2025 avverso la sentenza n. 1295/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/05/2019 R.G.N. 2060/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari, dando atto che era cessata la materia del contendere sull’opposizione spiegata da A.M.Gas s.r.l. avverso una distinta cartella esattoriale, respingeva l’opposizione spiegata da Azienda Municipale Gas s.p.a. (d’ora in poi A.M.Gas s.p.a.)avverso cartella esattoriale per omessa contribuzione dovuta all’Inps in relazione all’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo Gas previsto dall’art.8 l. n.1084/71 per le aziende private che in regime di concessione amministrativa producono e distribuiscono gas ai cittadini per usi civili.
Secondo la Corte, tale regime si applicava ad A.M.Gas s.p.a.sebbene società a totale partecipazione pubblica, da parte del Comune di Bari, che gestiva il servizio di produzione e distribuzione del gas non in forza di concessione amministrativa ma per affidamento diretto. Avverso la sentenza A.M.Gas s.p.a. ricorre per sei motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso. Sono rimasteintimate A.M.Gas s.r.l. e la concessionaria per la riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia s.p.a.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, A.M.Gas s.p.a. deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la natura pubblica della società ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso, A.M.Gas s.p.a. deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., riproponendo la stessa questione posta dal primo motivo e qualificandola ora come omessa decisione sul motivo d’appello. Con il terzo motivo di ricorso, A.M.Gas s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 8 l. n.1084/71, 12 Preleggi, riproponendo il tema della società a totale partecipazione pubblica, laddove le invocate norme riguardano le sole società private che agiscono in regime di concessione amministrativa.
Con il quarto motivo di ricorso, A.M.Gas s.p.a. deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che l’Inps non aveva dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva. Con il quinto e sesto motivo di ricorso, A.M.Gas s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e degli artt.91 e 92 c.p.c., domandando la liquidazione delle spese di primo e secondo grado sul presupposto della fondatezza dei primi quattro motivi, contrastando le sentenze di merito dei due gradi che invece le avevano compensate. I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati.
La sentenza impugnata non è incorsa in alcun omesso esame né in alcuna omessa decisione: ai punti 3.2 e 3.3. ha motivato diffusamente sulle ragioni per cui anche rispetto alle società a capitale interamente pubblico sussista l’obbligo di iscrizione alla previdenza integrativa prevista dall’art.8 l. n.1084/71. Del pari, non sussiste alcun omessoesame circa il fatto che spettasse all’Inps dimostrare i presupposti costitutivi del credito contributivo, poiché i fatti storici sono pacifici, così come lo è la natura pubblica della società ricorrente, mentre l’unica questione che residua è di puro diritto, e dunque non involge l’onere probatorio dell’Inps; tale questione si risolve nella domanda se l’art.8 l. n.1084/71 si applichi anche alle società per azioni partecipate interamente dal Comune (un tempo aziende municipalizzate).
Ebbene, questa Corte ha dato in più occasioni risposta affermativa. In particolare ( v. Cass.25856/23, Cass.5229/25)è stato ribadito che le società ad intero capitale pubblico comunale le quali gestiscono il servizio di distribuzione del gas alla cittadinanza per uso civile non sulla base di concessione amministrativa ma per affidamento diretto (c.d. in house ) , sono ugualmente assoggettate all’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo gas.Ai fini previdenziali il dato dirimente è infatti il veicolo giur idico di natura squisitamente civilistica utilizzato – ovvero l’utilizzazione di una persona giuridica di diritto privato come è la s.p.a.
– e non il fatto che la proprietà del capitale sociale sia in mano, in tutto o in parte, adenti locali. Il quinto e sesto motivo, dedotti per il caso di accoglimento del ricorso, sono assorbiti stante il rigetto dei precedenti quattro motivi. Le spese del presente giudizio di cassazione sono