Court dismisses Inps appeal against AMG Energia, ruling public gas companies under direct mandate must join the mandatory supplementary pension fund.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the Inps's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision regarding AMG Energia S.p.A.'s pension obligations. While Inps argued that AMG, a wholly public company, must join the mandatory supplementary gas fund, the lower court had exempted it based on its public ownership rather than its operational status. The Court ruled that the decisive factor is the civil legal vehicle used for service provision, not the capital ownership structure, thereby upholding the lower court's exclusion of AMG from the fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 l. n. 1084/71; d.lgs. n. 165/01: The mandatory supplementary pension regime for gas distribution applies to private legal entities providing gas services under direct administrative mandate, regardless of whether the capital is wholly public or private.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4134-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINOSGROI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrenti- contro AMG ENERGIA S.P.A. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEL COMUNE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO ALGOZINI; -controricorrente – nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.; -intimata - Oggetto Fondo integrativo R.G.N.4134/2019 Cron.
Rep. Ud11/06/2025 avverso la sentenza n. 959/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 964/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’opposizione proposta da AMG Energia s.p.a. avverso un avviso di addebito per omessa contribuzione dovuta all’Inps in relazione all’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo Gas previsto dall’art.8 l. n.1084/71 per le aziende private che in regime di concessione amministrativa producono e distribuiscono gas ai cittadini per usi civili.
Secondo la Corte tale regime non si applicava alla AMG Energia s.p.a., siccome società a totale partecipazione pubblica, da parte del Comune di Palermo, che gestiva il servizio di produzione e distribuzione del gas non in forza di concessione amministrativa ma per affidamento diretto. Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei C rediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria. AMG Energia resiste con controricorso, illustrato da memoria. È rimastointimata la concessionaria Riscossione Sicilia s.p.a.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 l. n.1084/71 e del d.lgs. n.165/01, per avere la Corte escluso l’applicabilità del regime di previdenza obbligatoria integrativa del c.d. Fondo gas alla società odierna controricorrente, non contestando che essa sia a totale capitale pubblico e che gestisca in affidamento diretto il servizio di fornitura di gas alla cittadinanza.
Preliminarmente va respinta l’eccezione avanzata dalla controricorrente circa la presunta carenza del potere rappresentativo in capo alla dirigente dr.ssa Petrotta. L’Inps ha infatti prodotto l’incarico conferito dal presidente dr. Boeri alla dr.ssa Petrotta, quale dirigente generale, e ha prodotto poi il regolamento dell’Istituto che attribuisce (art.36 lett. n.) al dirigente generale centrale il potere di promuovere liti in giudizio. Quanto alla posizione della S.C.C.I. s.p.a., va detto che essa già era in giudizio in appello, come si desume dalla sentenza impugnata, e che la dr.ssa Petrotta ha facoltà di rappresentare anche S.C.C.I. s.p.a. in forza di procura notarile che attribuisce all’Inps il potere di rappresentare in giudizio la Società, come indicato in ricorso.
Nel merito il ricorsoè fondato. Questa Corte (Cass.25856/23, Cass.5229/25) , con orientamento che va qui ribadito, ha affermato,proprio avendoriguardo ad aziende ex municipalizzate ad intero capitale pubblico che erogano il servizio di distribuzione del gas non per concessione ma per affidamento diretto, la loro soggezione all’art.8 l. n.1084/71, e quindi l’obbligatoria iscrizione al Fondo integrativo gas. Ai fini previdenziali il dato dirimente è infatti il veicolo giuridico di natura squisitamente civilistica utilizzato – ovvero l’utilizzazione di una persona giuridica di diritto privato come è la s.p.a.
–e non il fatto che la proprietà del capitale sociale sia in mano, in tutto o in parte, ad enti locali. La sentenza, non essendosi attenuta al suesposto principio va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione originaria. Le spese dell’in