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Ordinanza — n. 23500/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax collection notice opposition due to lack of interest and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23500/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Rolando's appeal against the Brescia Court of Appeal's decision rejecting his opposition to a tax collection notice. Rolando argued that the lower court improperly relied on documentary evidence and failed to declare notifications null due to procedural defects. The Court ruled that the opposition was inadmissible because no enforceable acts had been completed, making the appeal devoid of interest regardless of the evidentiary disputes raised.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: An opposition to a tax collection notice is inadmissible if no enforceable acts have been completed, rendering the appeal devoid of interest and precluding examination of other procedural defects.

Parole chiave

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tax collection notice opposition lack of interest appeal procedural inadmissibility enforceable acts requirement contributory debt collection violazioni delle norme procedurali indigenza processuale non provata impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1 d.lgs. n. 546/92
Art. 11 d.lgs. n. 546/92
Art. 83 c.p.c.
Art. 125 c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2702 c.c.
Art. 2714 c.c.
Art. 2719 c.c.
Art. 2724 c.c.
Art. 2725 c.c.
Art. 214 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.S.U. 26283/22
Essi infatti non censurano la principale ratio decisoria posta a base della sentenza, ovvero l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per difetto di interesse, conformemente peraltro a quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.S.U. 26283/22).
Cass.27388/22
Cass.11675/20
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36255-2019 proposto da: RIVOLA ROLANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO URICCHIO; -ricorrente - contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente – Oggetto Opposizione estratto ruolo R.G.N.36255/2019 Cron.

Rep. Ud11/06/2025 avverso la sentenza n. 218/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 494/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da Rivola Rolando averso un estratto di ruolo emesso dal concessionario Equitalia – Servizi di Riscossione s.p.a., ora Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), per crediti contributivi dell’Inps oggetto di cartelle esattoriali e avvisi di addebito.

Riteneva la Corte che l’opposizione fosse inammissibile per carenza di interesse in mancanza di atti esecutivi compiuti, e che comunque la notifica di avvisi di addebito e cartelle risultava dalla documentazione prodotta in giudizio e che si trattava di notifica valida, peraltro avendo l’appellante presentato anche istanza di rateazione del proprio debito contributivo a conferma della ricezione degli avvisi di addebito e delle cartelle. Avverso la sentenza, Rivola Rolando ricorre per cinque motivi. L’Inps e L’AdER resistono con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Rivola Rolando deduce violazione degli artt.1 e 11 d.lgs. n.546/92, 83, 125, 182, co.1 e 2 c.p.c., perché la Corte ha utilizzato la documentazione prodotta dal concessionario nonostante AdER si fosse difesa affidandosi a difensori del libro foro e non all’Avvocatura dello Stato. Espunta la documentazione, veniva meno la prova della notifica delle cartelle e degli avvisi. Con il secondo motivo di ricorso, Rivola Rolando deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2702, 2714, 2719, 2724, 2725 c.c., nonché degli artt.214 e ss. c.p.c., per avere la Corte attribuito efficacia probatoria alla documentazione prodotta in fotocopia da AdER e disconosciuta.

Con il terzo motivo di ricorso, Rivola Rolando deduce violazione/errata applicazione degli artt.127, 138, 139, 140, 143, 149 c.p.c., in combinato disposto con l’art.6 dello Statuto del contribuente e dell’art.21 l. n.241/90, nonché dell’art.7, ult. co. l. n.890/82, del d.P.R. n.68/05 e dell’art.30, co.4 d.l. n.78/10, per non avere la Corte dichiarato nulle le notifiche in assenza della raccomandata informativa stante la consegna a persona diversa dal destinatario. Con il quarto motivo di ricorso, Rivola Rolando deduce violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., perché la Corte avrebbe motivato in modo generico e apparente sulla validità delle notifiche.

Con il quinto Rivola Rolando deduce violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento, per non avere la Corte considerato l’assenza di prova della validità delle notifiche, dovendosi escludere rilievo all’istanza di rateazione. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, e sono inammissibili. Essi infatti non censurano la principale ratio decisoria posta a base della sentenza, ovvero l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per difetto di interesse, conformemente peraltro a quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.S.U. 26283/22).

Tale ratio, idonea in sé sola a sorreggere la motivazione a prescindere dalle ulteriori affermazioni di merito contenute in sentenza, poiché non censurata con alcun motivo di ricorso, è valevolea determinare il passaggio in giudicato della pronuncia, rendendo inammissibili tutti i restanti motivi per carenza di interesse (Cass.27388/22, Cass.11675/20). All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenzanei soli confronti dell’Inps, dovendo ritenersi l