Court dismisses appeal against INPS, ruling administrative manager activity mandates mandatory separate management insurance contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Giuseppe Calandrino's appeal against the Palermo Court of Appeal's rejection of his claim for refund of INPS contributions. Calandrino argued that his role as an administrative manager did not constitute parasubordinate work requiring mandatory insurance, noting he had previously been removed from the separate management fund. The court rejected this, affirming that administrative management inherently creates a continuous coordinated collaboration relationship under specific INPS regulations, making prior cancellation irrelevant to the obligation to pay contributions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, co. 26 l. n. 335/95; Art. 4, co. 1 d.m. n. 282/96: The activity of an administrative manager in a capital company constitutes a continuous coordinated collaboration relationship, mandating mandatory insurance contributions regardless of prior voluntary cancellation from the separate management fund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 804-2019 proposto da: CALANDRINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FISCHIONI, IVANO MATTEO BARBERA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 599/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 1213/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata R.G.N.804/2019 Cron. Rep. Ud11/06/2025 RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo rigettava la richiesta di Calandrino Giuseppe volta alla ripetizione dei contributi versati alla Gestione separata dell’Inps dal 2008 al 2011 nonostante egli si fosse cancellato dallastessa. Riteneva la Corte che i contributi pagati nel suddetto periodo non fossero indebiti poiché l’assicurato aveva svolto attività di amministratore della società Edilsider s.p.a. Restava irrilevante che si fosse cancellato dalla Gestione separata, essendo l’iscrizione obbligatoria in ragione dell’attività esercitata, e non applicandosi l’art.4, co.1 d.m. n.282/96, trattandosi di anni successivi al quinquennio transitoriamente previsto da tale norma con facoltà, e non obbligo , di iscrizione alle Gestione separata.
Avverso la sentenza Calandrino Giuseppe ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Calandrino Giuseppe deduce violazione ed errata applicazione degli artt.4, co.1 d.m. n.282/96, 2, co.26 l. n.335/95, 2033 c.c., in combinato disposto con l’art.12 l. n.613/66, in quanto l’attività di amministratore di s.p.a. nonera qualificabile come di lavoro parasubordinato e non obbligava all’iscrizione alla Gestione separata, dalla quale si era cancellato anni prima.
Con il secondo motivo, Calandrino Giuseppe deduce violazione degli artt.91 e 96 c.p.c.: la Corte non avrebbe dovuto condannarlo alle spese secondo soccombenza, in quanto l’appello dell’Inps andava respinto. Il primo motivo è da respingere. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, l’attività di amministratore in società di capitali obbliga all’iscrizione alla Gestione sperata costituita presso l’Inps, come questa Corte ha già affermato (v. Cass.10426/18). La sentenza di questa Corte a sezioni unite richiamata dal ricorrente (Cass.
S.U. 1545/17) non è conferente, poiché essa ha ad oggetto il procedimento di esecuzione forzata, ovvero l’applicabilità o meno dell’art.545, co.4 c.p.c. e si è affidata all’istituto civilistico dell’immedesimazione organica. Tale sentenza, di contro, non ha ad oggetto il rapporto previdenziale e l’interpretazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95,ovvero se gli amministratori di società per azioni possano essere considerati titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa ex art.49, co.2, lett.
a) d.P.R. n.917/86. Riguardo alla disciplina previdenziale, come detto, si è espressa questa Corte, con pronunciamento qui da ribadire, per cui l’amministratore di società è da considerare quale titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Correttamente quindi la Corte d’appello ha reputatoche l’scrizione alla Gestione separata fosseobbligata, ai sensi dell’art.2, co.26 l. n.335/95, restando irrilevante che l’assicurato avesse chiesto e ottenuto anni prima la cancellazione dalla Gestione stessa. Importava invece il solo dato oggettivo dello svolgimento dell’attività di amministratore. Il secondo motivo è da respingere, essendo l’odierno ricorrente r