Cassation court dismisses appeal due to lack of standing against the collection agency for INAIL debt merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by Calogero Calcerano against the Court of Appeal's decision declaring the original claim inadmissible. Calcerano argued that the lower court erred in applying Article 24 of D.Lgs. 46/1999, claiming the judge should have ruled on the opposition to execution under Article 615 of the Civil Procedure Code instead. The court rejected this, holding that the collection agency lacked passive standing because the dispute concerned the substantive merits of the INAIL credit, which must be litigated against the sole creditor, not the collection agent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 d.lgs. n. 46/1999; Art. 112 c.p.c.: The collection agency lacks standing to be sued when the plaintiff raises issues regarding the substantive merits of the contributory debt, as such matters must be adjudicated exclusively against the tax authority or creditor holding the credit right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1553-2022 proposto da: CALCERANO CALOGERO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANTARO GABRIELE CLAUDIO ROBERTO; -ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI ENNA; -intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.1553/2022 Cron. Rep. Ud11/06/2025 RILEVATO CHE Calogero Calcerano impugna sulla base di un unico motivo la sentenza pronunciata in causa n. rg. 4/2021 dalla Corte d’appello di Caltanissetta che ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso poiché la domanda in opposizione ad intimazione di pagamento basata su cartella INAIL fondata sulla eccepita prescrizione maturata dopo la notifica di quest’ultima avrebbe dovuto essere avanzata nei confronti di INAIL e non dell’Agenzia per la riscossione, che non era legittimata passiva.
Riscossione Sicilia spa è rimasta intimata. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). CONSIDERATO CHE Il ricorrente propone un unico motivo strutturato come “Violazione ed errata applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 112 cod. proc. civ.”. La prima norma non sarebbe stata applicabile in quanto erano stati posti all’attenzione del Giudice non questioni attinenti al merito della pretesa INAIL bensì fatti estintivi del credito successivi alla notifica della cartella.
Pertanto, la Corte, “erroneamente qualificando la domanda, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla opposizione all’esecuzione ex art 615 cod. proc. civ. volta a far valere, in subordine nell’ipotesi di avvenuta notifica della cartella nella data indicata nell’intimazione, fatti estintivi del credito successivi a tale notifica”. Il ricorso è infondato. La Corte motiva nei seguenti termini: il ricorrente aveva proposto una opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso una intimazione di pagamento, basata su pregressa cartella esattoriale INAIL; l’agente per la Riscossione si era costituito, fornendo prova documentale di atti interruttivi; il primo giudice aveva respinto il ricorso ritenuta sussistente la prova dell’interruzione del termine di prescrizione mediante la notifica di atti a ciò idonei e successivi alla cartella esattoriale; il soccombente ha proposto appello denunciando la nullità della notifica di uno specifico atto interruttivo; il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell’agente per la riscossione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999; infatti, l’opponente ha denunciato un fatto estintivo (la prescrizione) inerente al merito del credito INAIL, che doveva essere convenuto in giudizio in quanto unico legittimato sulle questioni attinenti al merito creditorio, “restando l’ente incaricato della riscossione legittimato a contraddire unicamente sugli eventuali, e qui non dedotti, vizi formali del titolo esecutivo”.
Come ex multis ricordato da Cass. n. 7372/2024, «Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all’ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514)». Più di recente Cass. n. 2560/2025, in vertenza avente ad oggetto intimazione di pagamento ed in cui era stato convenuto il solo agente per la riscossione, ha ribadito che, «ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass., Sez.Un., n. 7514/2022)», concludendo che «il ricorso non poteva essere proposto ab origine, non essendo stato evocato in giudizio l’ente impositore …, quale unico legittimato a contraddire sull’impugnazione “recuperatoria” esperita dal contribuente in riferimento alle eccezioni sul merito della pretesa contributiva (in particolare, l’eccezione di prescrizione,…), mentre l’Ader sarebbe stato legittimato a contraddire, in caso di opposizione agli atti esecutivi, ma con impugnazione diretta in cassazione della sentenza del tribunale».
Ancora prima, come ex multis Cass. n. 34255/2022, si era evidenziato che «limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. n.112 del 1999 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria, atteso che «dalla complessiva lettura del d.lgs. n. 112 del 1999 [...] si trae conferma del fatto che si tratta di decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi» (Cass.
S.U.25 ottobre 2016 n.23397); e sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore poiché l’azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all’art.24 d.lgs.49 del 1999- l’agente della riscossione resta estraneo». Quest’ultima pronuncia ha poi aggiunto che «parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario; pertanto la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisionedel giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412);
f) la parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio e poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr.
Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), sussiste il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo». Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha deciso in coerente applicazione dei principi sopra esposti ed in ragione della carenza di legittimazione a contraddire dell'Agente della Riscossione convenuto in giudizio: di conseguenza il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese, essendo l’Agente per la riscossione rimasto intimato.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contrib