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Ordinanza — n. 23450/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against public company's liability for workers' claims under solidarity regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23450/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by V.E.R.I.T.A.S. against a lower court ruling that held the company jointly liable for workers' claims. The company argued that as a public 'in-house' entity, it should be exempt from the solidarity regime applicable to public administrations. The court ruled that such companies remain subject to private law principles unless explicitly excluded, meaning the solidarity regime under D.Lgs. 276/2003 applies to them. Consequently, the appeal was dismissed, and the company was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003; Art. 19 comma 8 D.Lgs. n. 165/2001: Public companies in-house are not automatically exempt from the solidarity regime and remain subject to private law rules unless expressly excluded by statute.

Parole chiave

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solidarity regime public in-house companies joint liability labor claims private law application responsabilità dell'appaltatore responsabilità solidale accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003
(Veneziana Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.a.), nella qualità di committente obbligato ai sensi dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, al pagamento, in favore dei lavoratori in epigrafe indicati, dei crediti vantati da questi ultimi in ragione del rapporto lavorativo con la New Service Coop.
Art. 19 comma 8 D.Lgs. n. 165/2001
Art. 16 D.Lgs. n. 175/2016
276/2003, dell’art. 16 D.lgs. n. 175/2016 e dell’art.
Art. 9 co. 1 d.l. n. 76/2013 conv. nella legge n. 99/2013
175/2016 e dell’art. 9 co. 1 d.l. n. 76/2013 conv. nella legge n. 99/2013, dell’art.
Art. 2449 cod. civ.
99/2013, dell’art. 2449 cod. civ., dell’art.
Art. 81 Cost.
civ., dell’art. 81 Cost., in relazione all’art.
Art. 360 co. 1 n. 3 cpc
81 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
art. 29 D.lgs. n. 276/2003
a) l’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 non trovava applicazione con riferimento alle sole pubbliche amministrazioni di cui all’art.
art. 16 D.lgs. n. 175/2016
276/2003, dell’art. 16 D.lgs. n. 175/2016 e dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25951-2020 proposto da: V.E.R.I.T.A.S. - VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDO ROSSI, MARTA MOLESINI, ANDREA BORTOLUZZI; -ricorrente - contro FALCIER MORENO, FERRO DANILO, FRANCESCHIN PAOLO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ALDO CAMPESAN; -controricorrenti - nonchè contro ALESSANDRINI CLAUDIO, BELKHIRI MAHJOUB, BRANDOLISIO MAURO, LONGO MIRKO, PADOVAN LUCA, FERRO IVAN, NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

Oggetto Altre ipotesi rapporto privato R.G.N.25951/2020 Cron. Rep. Ud.07/05/2025 -intimati - avverso la sentenza n. 629/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/04/2020 R.G.N. 894/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Venezia, con la pronuncia n. 264/2018, ha condannato in via solidale la V.E.R.I.T.A.S. (Veneziana Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.a.), nella qualità di committente obbligato ai sensi dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, al pagamento, in favore dei lavoratori in epigrafe indicati, dei crediti vantati da questi ultimi in ragione del rapporto lavorativo con la New Service Coop.

Soc. Onlus, compreso tra l’1.4.2010 ed il 2.7.2016, quali addetti alla manutenzione e/o operatori ecologici.

2. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 629/2019, ha confermato la decisione di primo grado rilevando che:

a) l’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 non trovava applicazione con riferimento alle sole pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 D.lgs. n. 165/2001 e non anche alle società in house che tali non possono essere qualificate;

b) irrilevante era la circostanza che, nel caso di specie, si applicasse il Codice degli appalti pubblici al contratto in questione.

3. Avverso la sentenza di secondo grado la V.E.R.I.T.A.S. (Veneziana Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso Moreno Falcier, Danilo Ferro e Paolo Franceschin; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

4. Le parti hanno depositato memorie.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, dell’art. 16 D.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 9 co. 1 d.l. n. 76/2013 conv. nella legge n. 99/2013, dell’art. 2449 cod. civ., dell’art. 81 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Si obietta che, essendo essa ricorrente una società in house providing a capitale interamente pubblico, avrebbe dovuto trovare applicazione l’esclusione prevista per la Pubblica Amministrazione della normativa posta a base della decisione, onde evitare che sui bilanci di essa società gravassero doppi pagamenti che rendessero non previsti il costo di qualsivoglia appalto.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, dell’art.1676 cod. civ., dell’art. 81 Cost. e dell’art. 50 D.lgs. n. 50/2016, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sostenendo che il diverso regime e le diverse procedure applicabili, in tema di appalti soggetti al Codice degli appalti pubblici, giustificavano la applicazione di una tutela diversa rispetto a quella prevista dall’art. 29 D.lgs. n. 276/2013, pacificamente non applicabile per la Pubblica Amministrazione, alla quale vengono imposti limiti sia di procedura che di costi complessivi dell’appalto, nell’interesse collettivo di contenimento della finanza pubblica.

4. I due motivi, che per la loro connessione logico - giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

5. La gravata sentenza è in perfetta linea con i principi affermati in sede di legittimità (Cass. n. 15217/2024; Cass. n. 10777/2017; Cass. n. 32867/2023, Cass. n. 7222/2018) 6. In particolare, questa Corte ha chiarito che “In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella fattispecie esaminata - nel precedente richiamato- Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica ), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici.

Tale differente regolamentazione non viola l’art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l’aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti” (Cass. n. 10777/2017 successivamente ribadita da Cass. n. 32867/2023).

7. Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno, poi, affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass.

S.U. n. 26591/2016). L’orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l’art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, neltesto risultante all’esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».

Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all’art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 8.

I principi esposti, da cui non c’è motivo di discostarsi, evidenziano, quindi, che “soltanto la pubblica amministrazione in senso stretto, individuata dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, è sottratta espressamente all’applicazione del regime di solidarietà ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003. Pur trattandosi di organismi di diritto pubblico, soggetti a varie forme di controllo ed indirizzo pubblici, le società in houserestano pur sempre società per azioni, come tali soggette alle regole privatistiche, ove dalla legge non diversamente disposto.

Pertanto, alle concessioni o agli appalti in favore delle società pubbliche in house ovvero in condizione di controllo analogo si applica la disciplina “privatistica” della solidarietà ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 poiché essa non è né esclusa, né in contrasto con lo schema giuridico, di diritto privato, voluto e adottato”.

9. Nella fattispecie, va sottolineato che entrambi i giudici di merito, in sostanza, in una situazione processuale di cd. doppia conforme, attraverso un accertamento di merito non sindacabile da questa Corte, hanno ritenuto, da un lato, l’esclusione della società odierna ricorrente (il cui capitale era interamente detenuto da n. 43 Comuni) dall’assoggettabilità al regime pubblicistico non ravvisando, quindi, in concreto elementi che deponessero in senso diverso e, dall’altro, la conseguente applicabilità della disciplina contenuta dall’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 in materia di solidarietà nell’appalto.

10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

11. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo