Cassation court dismisses INPS appeal as evidence order was discretionary and not a violation of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the INPS's appeal inadmissible, ruling that the appellate court's decision to order document production was a discretionary judicial choice. The INPS argued this violated specific procedural articles, but the court noted that such evidentiary measures are not subject to legal review unless they lack factual basis. Consequently, the appeal was rejected for being generic, and the INPS was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 210 c.p.c.; 2697 c.c.: The judge's discretion in admitting evidence orders is non-reviewable unless the decision lacks a decisive factual examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 14805-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro COLAPRICO MARIA ROSA, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO GOFFREDO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2138/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 2462/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Trattamento pensionistico R.G.N.14805/2020 Cron. Rep. Ud.10/06/2025 RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari accoglieva la domanda di Colaprico Maria Rosa volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico sulla base di un maggiore importo di retribuzione pensionabile da prendere a base per il calcolo della prestazione. La Corte d’appello ammetteva l’ordine di esibizione chiesto dalla parte e ordinava all’Inps la produzione di documentazione attestante le mansioni svolte dall’appellante quale operaia agricola a tempo determinato.
Sulla base dei documenti prodotti veniva disposta consulenza tecnica che quantificava le differenze dovute. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. Colaprico Maria Rosa resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 210 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello disposto l’ordine di esibizione.
Il motivo è inammissibile. In linea generale va ricordato che la scelta del giudice circa i mezzi di prova da ammettere e, quindi, anche la scelta sulla ammissione o meno dell’ordine di esibizione, è discrezionale e non sindacabile quale violazione di norma di legge (Cass. 31251/21, Cass. 6439/10, Cass.9815/02). Prima della novella apportata dal d.l. n.83/12 all’art.360, co.1, n.5 c.p.c., il ricorso era ammesso per vizio di motivazione; ora il richiamo va fatto all’omesso esame di fatto decisivo. Ciò premesso, la sentenza dà atto delle ragioni della ammissione dell’ordine di esibizione, parlando di documentazione indispensabile ai fini della decisione e nell’esclusiva disponibilità dell’Inps.
Il motivo di ricorso non censura specificamente tale motivazione, nei termini richiesti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ma si limita a richiamare i principi giurisprudenziali resi in materia di ordine di esibizione, ovvero che trattasi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo in caso di impossibilità di dimostrare aliundeil fatto dedotto. Il motivo però non critica l’assunto contenuto in sentenza, secondo cui, nel caso di specie, la prova poteva essere data solo tramite i documenti in possesso dell’Inps. Il motivo risulta così inammissibile per sua genericità, Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Inps.
P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; spese da di