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Ordinanza — n. 23407/2025 — snciv Generato dall'IA

Social benefit denied due to lack of maintenance request; Court rules objective need suffices regardless of fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23407/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Florence Court of Appeal's decision denying Maria Gemma Guidelli social assistance. The lower court rejected the claim because Guidelli failed to request spousal maintenance during separation, despite her negative income tax declaration. The Court held that objective need is the sole criterion, and the lack of a maintenance request does not negate eligibility.

Regesto Legislator

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Art. 3, co. 6 l. n. 335/95; Art. 38 Cost.: The social benefit depends on an objectively assessed state of need, which is established by the absence or insufficiency of income, without requiring the applicant to be blameless for the situation.

Parole chiave

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social assistance benefit state of need assessment spousal maintenance request objective need standard Cassazione di Cassazione assegno sociale incapacità economica diritto all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 3, co. 6 l. n. 335/95
Art. 38 Cost.
Art. 13, co. 1-quater d.P.R. n.115/02

Giurisprudenza citata

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Cass.24954/21
Questa Corte (Cass.24954/21; in seguito v.
Cass.24774/22
Cass.26315/23
In particolare, questa Corte (Cass.26315/23, cit.) ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione.
Cass.21699/23
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Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 2989 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FABRIZIA GARRI - Presidente - Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere - Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere - Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO GNANI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20812-2020 proposto da: GUIDELLI MARIA GEMMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO RONCHI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 837/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 163/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Assegno sociale R.G.N. 20812/2020 Cron. Rep. Ud. 10/06/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva negato a Maria Gemma Guidelli il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale. Numero registro generale 20812/2020 Numero sezionale 2989/2025 Numero di raccolta generale 23407/2025 Data pubblicazione 16/08/2025 Riteneva la Corte che non fosse dimostrato lo stato di bisogno, poiché, a dispetto della dichiarazione dei redditi negativa, l’appellante non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento.

Avverso la sentenza, Maria Gemma Guidelli ricorre per due motivi. L’Inps è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Maria Gemma Guidelli deduce violazione dell’art.3, co.6 l. n.335/95 e dell’art.38 Cost., per non avere la corte territoriale considerato i redditi effettivamente percepiti e quindi il proprio stato di incapienza come derivante dalla dichiarazione dei redditi. Con il secondo motivo di ricorso, Maria Gemma Guidelli deduce violazione dell’art.13, co.1-quater d.P.R. n.115/02, per avere la Corte condannato al pagamento del doppio del contributo unificato nonostante non fosse dovuto il contributo stante la natura della causa.

Il primo motivo è fondato. Questa Corte (Cass.24954/21; in seguito v. Cass.24774/22, Cass.26315/23, Cass.21699/23) ha affermato che ai fini dell’assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna Numero registro generale 20812/2020 Numero sezionale 2989/2025 Numero di raccolta generale 23407/2025 Data pubblicazione 16/08/2025 norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole. In particolare, lo stato di bisogno va desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno.

In particolare, questa Corte (Cass.26315/23, cit.) ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione. Ciò è avvenuto nel caso di specie, poiché la Corte, nonostante una dichiarazione di redditi negativa, ha appuntato il proprio convincimento su un solo elemento, ovvero la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione. Ne consegue la cassazione della sentenza, con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Firenze per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Il secondo motivo resta assorbito. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione. Roma, deciso all’adunanza camerale del 10.6.25 Numero registro generale 20812/2020 Numero sezionale 2989/2025 Numero di raccolta generale 23407/2025 Data pubblicazione 16/08/2025 La Presidente Fabrizia Garri Numero registro generale 20812/2020 Numero sezionale 2989/2025 Numero di raccolta generale 23407/2025 Data pubblicazione 16/08/2025