Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court ruled process extinguished by renunciation under CPC arts. 390-391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal due to a lack of interest. The appellant had previously argued that social partner income should be excluded from the tax base, but withdrew the claim after a prior Supreme Court ruling settled the legal issue. Consequently, the lower court's judgment became final and binding, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings and renders the contested judgment final, precluding any further judicial review of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15673-2022 proposto da: CALABRESE CELESTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti – Oggetto Gestione commercianti Rinuncia R.G.N.15673/2022 Cron.
Rep. Ud.14/03/2025 nonché contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 519/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/03/2022 R.G.N. 1065/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.
RILEVATO CHE La Corte d’appello diBari ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso proposto da Calabrese Celestina avverso comunicazione di irregolarità ed avviso bonario inerenti a crediti INPS per contributi inerenti alla gestione commercianti eccedenti il minimale per gli anni 2009 e 2011. La ricorrente impugna per cassazione deducendo come unico motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3-bis D.L. 384/92 e dell’art. 6 co.3 TUIR per avere la Corte di merito confermato la pretesa di assoggettare a contribuzione non solo il redditoproveniente dalla attività di agente di commercio ma anche i redditi da partecipazione in qualità di socio accomandante al 50% in una s.a.s., rilevando la mancanza di prova dell’attività prevalente in società di persone e la mancanza di percezione di redditi a dimostrazione della assenza di attività svolta in favore della società; inoltre per la limitata responsabilità dei soci accomandanti la loro posizione andrebbe assimilata a quella dei soci di s.r.l.
Nel controricorso, INPS, richiamata giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale, rileva che i redditi percepiti quale socio di società di persone vanno inclusi nella base imponibile; l’Agenzia di riscossione si costituisce ma non articola difese con controricorso. In data 16/1/2025 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi pronunciata questa Corte con sentenza n.1713/23 sulla medesima questione affrontata in altro procedimento fra le stesse partiper altra annualità; e chiede la compensazione delle spese.
La causa è stata trattata e discussa all’adunanza camerale del 14/3/2025. CONSIDERATO CHE Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie, la rinuncia risulta ritualmente sottoscritta dal la partericorrente e dal suo difensore munito di procura speciale, nonché notificata alle altre parti processuali. Si precisa che la rinuncia determina il venire meno dell’interesse a proseguire nel gravame; la ricorrente ha esplicitamente dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione in ragione dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità sul computo, ai fini della base imponibile, dei redditi percepiti in qualità di socio accomandante, senza che ricorra alcun profilo di incostituzionalità, dovendosi mantenere distinte le posizioni dei soci delle società di capitali da quelli di società di persona.
Il ricorrente ha, dunque, espresso in modo univoco la propria volontà abdicativa alle doglianze inizialmente esposte avverso la sentenza impugnata, che resta definitiva, e si è in tal modo palesata una condizione d’inammissibilità del ricorso, al quale la stessa parte rinunciante aveva dato avvio, sicché qualunque valutazione sudi esso resta esclusa dalla sua rinuncia. Ricorre pertanto l’ipotesi di estinzione di cui all’art. 390 c.p.c. a cui consegue la compensazione delle spese, anche in ragione della sopravvenuta pronuncia giurisprudenziale intervenuta fra le medesime parti dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione, come innanzi indicata, e della mancanza didi osservazioni delle controparti a seguito della comunicazione (via pec) dell’avvenuta rinuncia.
Infine, si osservi che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (così da ult. Cass. n. 34025 del 2023). P.Q.M Dichiara estinto per rinunciail presente giudizio di legit