Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23402/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23402/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23402/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso 18059-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro DELLANTONIO LEONARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO VALCANOVER; -controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 23/12/2019 R.G.N. 53/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23402/2025 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro DELLANTONIO LEONARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO VALCANOVER; -controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 23/12/2019 R.G.N. 53/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione dei contributi deduzione dei contributi di mantenimento esenzione dal pagamento dei contributi contributi previdenziali imposta sui redditi da capitale deduzione di versamenti a società di pubblica utilità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 18059-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro DELLANTONIO LEONARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO VALCANOVER; -controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 23/12/2019 R.G.N. 53/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione commercianti R.G.N.18059/2020 Cron. Rep. Ud.10/06/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado che avevano accolto l’opposizione proposta da Dellantonio Leonardo avverso un avviso di addebito relativo a omessa contribuzione dovuta alla Gestione degli artigiani e dei commercianti. Riteneva la Corte che non dovesse computarsi, nella base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti dall’iscritto alla Gestione predetta, il reddito percepito in qualità di socio di capitale in una s.r.l. ovenon svolgeva alcuna attività lavorativa.

Tale reddito aveva natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo. Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo. DellantonioLeonardo resiste con controricorso All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis d.l. n.348/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90. Sostiene che l’approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, e producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici.

Il ricorso è da respingere. Risulta dagli atti che il controricorrente è socio di una società a responsabilità limitata in seno alla quale non ha svolto alcuna attività lavorativa. L’Inps pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione. Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti “è In seguito, l’art. 3-bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”.

In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23, Cass.30316/24, Cass.7272/25), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali –come è la s.r.l. – presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1. In conclusione i