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Ordinanza — n. 23401/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses INPS appeal, ruling capital income from passive shareholding excludes business income for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23401/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a Milan appellate court decision regarding social security contributions. The lower courts held that income from passive shareholding in two S.r.l. companies, where the individual performed no work, constituted capital income rather than business income. Consequently, this income was excluded from the taxable base for contributions under the artisans and merchants management. The Supreme Court affirmed this distinction, citing established precedent that only business income triggers the contribution obligation defined in the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis, co. 1 d.l. n. 348/92; Art. 1 l. n. 233/90: Income derived from passive shareholding in capital companies, where no business activity is performed, constitutes capital income and must be excluded from the base for calculating social security contributions.

Parole chiave

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social security contributions capital income exclusion business income definition passive shareholding INPS contribution base artisans and merchants management tax vs social security calcolo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis, co. 1 d.l. n. 348/92, conv. con modif. dalla l. n. 438/92
In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23, Cass.30316/24, Cass.7272/25), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali –come è la s.r.l.
Art. 1 l. n. 233/90
Ai sensi dell’art. 1 l.
D.P.R. n. 917/86

Giurisprudenza citata

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Cass. 21540/19
Cass. 3829/21
Cass. 3637/21
Cass. 4180/21
Cass. 20626/23
Cass. 30316/24
Cass. 7272/25
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 17657-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti- contro CACCIAMI ERCOLE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE MARIANI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2018/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 1231/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione commercianti R.G.N.17657/2020 Cron. Rep. Ud.10/06/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Ercole Cacciami avverso un avviso di addebito relativo a omessa contribuzione dovuta alla Gestionedegli artigiani e dei commercianti. Riteneva la Corte che non dovesse computarsi, nella base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti dall’iscritto alla Gestione predetta, il reddito percepito in qualità di socio di capitale in due s.r.l. ovenon svolgeva alcuna attività lavorativa.

Tale reddito aveva natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo. Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo. Ercole Cacciami resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis d.l. n.348/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90.

Sostiene che l’approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, e producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da parte controricorrente, poiché l’atto d’impugnazione si mostra sufficientemente perspicuo nell’individuare le ragioni di critica alla sentenza, e prospetta una questione di puro diritto.

Tanto premesso, il motivo è da respingere. Risulta dagli atti che il controricorrente è socio di due società a responsabilità limitata in seno alle quali non ha svolto alcuna attività lavorativa. L’Inps pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione. Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti “è In seguito, l’art. 3-bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”.

In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23, Cass.30316/24, Cass.7272/25), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali –come è la s.r.l. – presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1. In concl