Cassation court annuls pension award due to lack of contribution requirement before statutory change date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's decision granting a favorable pension to INARCASSA's member, Elis Marchi. The appellant argued that contribution requirements were met under pre-2013 INARCASSA statutes, while the opposing party contended the merger of contributions was not perfected until after the critical date. The court ruled that the legal requirement for contribution continuity was not satisfied because the financial burden of the merger was not fully met by the relevant date, leading to the dismissal of the pension claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 3 dello Statuto INARCASSA ante 2013; Art. 4, commi 1 e 2 della legge nr. 45 del 1990: The favorable pension regime requires the perfection of the bilateral merger agreement and the payment of the corresponding fund before the statutory change date; without this, the contribution requirement remains unmet.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24426-2019 proposto da: INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO GAMBACCIANI; -ricorrente - contro MARCHI ELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO FOCHERINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 502/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/06/2019 R.G.N. 386/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dallaConsigliera Dott.
GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Ricongiunzione dei contributi. R.G.N.24426/2019 Cron. Rep. Ud.13/05/2025 RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda, proposta dall'attuale intimato, volta al conseguimento della pensione di anzianità, alla stregua delle norme di favore previste dall'art. 26, comma 3, dello Statuto INARCASSA ante 2013. A fondamento della decisione, la C orte di appello ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla norma statutaria, poiché il professionista si era avvalso dell’istituto della ricongiunzionedei contributi.
2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione INARCASSA, con due motivi, successivamente illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, la parte in epigrafe. CONSIDERATO CHE 3. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, commi 1e 2, della legge nr. 45 del 1990 nonché degli artt. 1362, 1363 e 1324 c.c. in relazione all’art. 6, comma 4, del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni di Inarcassa e all’art. 26, comma 3, dello Statuto di Inarcassa. In estrema sintesi, parte ricorrente contesta la sussistenza del requisito contributivo utile per accedere al trattamento pensionistico di favore,non essendosi perfezionata, alla data del 5 marzo 2010,la ricongiunzione dei contributi.
4. Il motivo è fondato. La normativa invocata dal professionista consentiva il conseguimento della pensione di anzianità in favore degli assicurati che, alla data del 5 marzo 2010 (data di entrata in vigore della modifica statutaria), avessero maturato l'età anagrafica di 55 anni e un’anzianità contribu tiva presso INARCASSAdi 30 anni. A tale riguardo-e con specifico riferimento al conseguimento del requisito contributivo per effetto dell’istituto della ricongiunzione- questa Corte ha però osservato che: « l a ricongiunzione ex lege n. 45 del 1990 presuppone il perfezionamento dell'apposito negozio bilaterale tra l'assicurato e l'ente previdenziale ed il successivo pagamento della provvista necessaria alla ricongiunzione.
In particolare, deve escludersi che il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione possa essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell'adempimento (anche parziale) dell'onere economico derivante dalla ricongiunzione» (cosìCass. n. 29767 del 2022 e, più recentemente, Cass. n. 33842 del 2023 e Cass. nr. 30190 del 2024). Iprincipi indicati , cui va assicurata continuità in questa sede, conducono all’annullamento della sentenza impugnata. Risulta, infatti, dalla stessa che l’intimato presentava la domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi presso INPS, INPDAI e INARCASSA il 20 aprile 2011 e sosteneva l’onere economico, versando le prime tre rate, il 21 agosto 2012.
In modo evidente,alla data utile del 5 marzo 2010, difettava il requisito contributivo per beneficiare della disciplina di favore.
5. La sentenza impugnata va , dunque, cassata in relazione al primo motivo mentre la trattazione del secondo motivo resta assorbita; non apparendo , peraltro, necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettata la domanda di Elis Marchi volta al conseguimento della pensione di anzianità alle più favorevoli condizioni prescritte da INARCASSA, per insussistenza del requisito dell'anzianità contributiva.
6. L a mancanza di precedenti specifici al momento d el deposito del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda. Compensa le spese dell’intero pr